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COMUNE DI SCALEA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE (TOSAP)

Delibera Consiglio Comunale N. 10 del 31/03/2003
 

Art. 1
Oggetto del regolamento

  1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le norme ed i principi contenuti nel Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.

Art. 2
Oggetto della tassa

  1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, nelle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
  2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al precedente comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile. Sono, inoltre, soggette alla tassa le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
  3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. La tassa si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili.
  4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.
  5. Il pagamento della tassa non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del Comune. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
  6. Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune

 

Art. 3
Soggetti attivi e passivi

  1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.
  2. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, la tassa è dovuta dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.

Art. 4
Modalità per la richiesta ed il rilascio di concessioni e loro contenuto

  1. Prima di porre in essere le occupazioni di cui al precedente art.2, i soggetti interessati devono ottenere il rilascio delle prescritte concessioni da parte del Comune.
  2. Le istanze intese ad ottenere le predette concessioni devono essere indirizzate per iscritto al Comune e presentate ai sotto indicati uffici:
    1. per le occupazioni permanenti con chioschi, edicole e simili infissi di carattere stabile, al Settore Tecnico;
    2. per le occupazioni permanenti con distributori di carburante al Settore Commercio;
    3. per le occupazioni permanenti poste in essere attraverso la realizzazione di passi carrabili o accessi pedonali, nonché per la richiesta di rilascio del cartello di divieto di sosta in corrispondenza degli accessi posti a filo con il manto stradale, al Settore Polizia Municipale;
    4. per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi, al Settore Tecnico;
    5. per le occupazioni permanenti, con manufatti od altre costruzioni di carattere stabile diversi da quelli indicati ai punti precedenti, oppure con tende fisse o retrattili, con cartelli pubblicitari e simili, al Settore Tecnico;
    6. per le occupazioni temporanee diverse da quelle esercitate con condutture e cavi ed impianti in genere, di cui al precedente punto d), riguardanti l'esercizio di attività commerciali, culturali, ricreative, sportive e simili, al Settore Tributi;
    7. per occupazioni temporanee effettuate con steccati, ponteggi e simili, al Settore Tecnico;
  3. Il rilascio delle concessioni contemplate dal presente articolo compete ai singoli dirigenti responsabili di settore di cui al precedente comma 2, osservando gli indirizzi eventualmente disposti dalla Giunta comunale.
  4. Nel caso di occupazioni poste in essere da un condominio la concessione deve essere rilasciata al condominio con l'indicazione, sull'atto stesso, del nominativo del condomino o dei condomini che provvedono all'amministrazione dell'immobile o dell'amministratore, con relativo recapito, qualora la nomina sia avvenuta ai sensi dell'art. 1129 del codice civile. Al Comune devono essere comunicate eventuali variazioni nelle indicazioni di cui sopra.
  5. Ogni variazione degli elementi contenuti nella concessione deve essere previamente comunicata al Comune con le stesse modalità fissate per l'originaria istanza.
  6. Per il pagamento della tassa si applica il successivo art.13 comma 3.
  7. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
    1. tipo ed ubicazione dell'occupazione;
    2. misura esatta dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
    3. durata dell'occupazione ed uso specifico cui la stessa è destinata;
    4. adempimenti ed obblighi del concessionario, compresa la scadenza di versamento della prima rata, se occorre, anche quelle di versamento delle rate successive;
    5. misura del deposito cauzionale, ove previsto.
  8. Al provvedimento deve essere altresì allegato il prospetto di determinazione della tassa dovuta, sottoscritta dal dirigente responsabile del settore preposto al rilascio dell'atto di concessione e dal soggetto interessato alla concessione.
  9. Per le occupazioni abusive, gli elementi per la quantificazione della tassa, vengono desunti dai verbali di contestazione redatti dal competente pubblico ufficiale.

Art. 5
Revoca delle concessioni

  1. Le concessioni di cui al presente regolamento possono essere revocate in qualsiasi momento, senza che i titolari delle medesime possano avanzare pretese, fermo restando il diritto alla restituzione della tassa pagata limitatamente alla quota di essa riferita alle mensilità successive a quella in cui ha luogo la revoca stessa.
  2. La revoca delle concessioni è di competenza dei soggetti indicati al precedente art. 4, comma 3.
  3. La revoca delle concessioni è disposta, altresì, dopo tre atti di sospensione emessi ai sensi del successivo art.13, comma 10.

Art. 6
Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione.
Graduazione e determinazione della tassa.

  1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
    1. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione avente, comunque, durata non inferiore all'anno;
    2. sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
  2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.
  3. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificati in due categorie.
  4. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo all'applicazione della tassa alle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
  5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono considerate in ragione del 10 per cento dell'effettiva dimensione. Per le occupazioni realizzate da un unico soggetto passivo con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono considerate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.

 

Art. 7
Occupazioni permanenti - Disciplina e tariffe.
Passi carrabili.

  1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari. Esso è commisurato alla superficie occupata e si applica sulla base della tariffa approvata dalla Giunta comunale, entro i limiti stabiliti dall'articolo 44 del decreto legislativo n. 507/1993 e successive modificazioni; per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta ad un terzo.
    Per le occupazioni esercitate con cavedi, intercapedini e simili manufatti situati in adiacenza ai piani interrati degli immobili, nell'ipotesi che siano sovrastati da griglie metalliche poste a livello del marciapiede o del piano stradale, la tassa è dovuta sia per l'occupazione del suolo esercitata con dette griglie metalliche che per l'occupazione della parte di sottosuolo eccedente la proiezione delle griglie, ai sensi del successivo comma 11.
  2. In deroga all'art.44 e seguenti del decreto legislativo n.507 del 1993 (L. n.549 del 28/12/1995), la tassa non si applica ai passi carrabili. La tassa è dovuta solo da coloro che richiedono il rilascio del cartello di divieto di sosta in corrispondenza dei passi carrabili e degli accessi ed è determinata in misura pari alla tariffa ordinaria ridotta del 50%+10%.
  3. Sono considerati passi carrabili quei manufatti realizzati dal Comune o dal privato, costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
  4. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
  5. Ove le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico ricadano in corrispondenza di occupazioni del suolo da parte del medesimo soggetto, la tassa va applicata, oltre che per l'occupazione del suolo anche per la parte di dette occupazioni la cui superficie eccede l'occupazione del suolo.
  6. In deroga all'art.44, comma 2, del decreto legislativo n.507 del 1993 (L. n.410 del 29/11/1997) non sono soggette alla tassa le occupazioni di suolo pubblico con tende o simili, fisse e retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico.

Art. 8
Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe.

  1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie effettiva occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dal precedente art.6, comma 3, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. Per i tempi di occupazione e per le relative misure di riferimento si fa rinvio alle indicazioni contenute nei singoli atti di concessione. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore ai quindici giorni la tariffa è ridotta del 30 per cento.
  2. La tassa si applica, in relazione alle ore di effettiva occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa approvate dalla Giunta comunale, entro i limiti stabiliti dall'art. 45 D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni; la tariffa oraria è determinata in ragione di un ventiquattresimo della tariffa giornaliera e le frazioni di tempo inferiori all'ora sono computate come ora intera.
    Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa stabilita per l'occupazione del suolo comunale è ridotta ad un terzo. In ogni caso le misure di tariffa giornaliera non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a euro 0,08 al metro quadrato per giorno.
  3. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è aumentata del 20 per cento.
  4. Le tariffe di cui ai precedenti commi sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.
    Sono ridotte rispettivamente dell'80 per cento e del 50 per cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le tariffe per le occupazioni temporanee per i fini di cui al successivo art.9.
  5. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 per cento.
  6. Per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ordinaria ridotta dell'80 per cento.
  7. Per le occupazioni temporanee, diverse da quelle di cui al successivo art.10, di durata non inferiore a un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, la tariffa è ridotta del 50 per cento; tale riduzione è cumulabile con quelle di cui ai precedenti commi 1 e 4 in quanto applicabili.
  8. Per le occupazioni temporanee effettuate dagli operatori commerciali titolari di autorizzazione di Tipo A (commercio su aree pubbliche con posteggio), la tassa è determinata sulla base delle tariffe ordinarie computando al massimo 250 giornate lavorative annue, tenuto conto dell'inutilizzo della concessione per festività, ferie o qualsiasi altro evento impeditivo.

Art. 9
Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina

  1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie, sono assoggettate alla tassa in base ai criteri stabiliti dal successivo art.10, comma 6.
  2. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; ove, tuttavia, tale trasferimento venga disposto per l'immissione delle condutture, cavi e impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

 

Art. 10
Criteri di determinazione della tassa per l'occupazione 
del sottosuolo e soprassuolo.

  1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, di cui all'articolo precedente, è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.
  2. La tassa va determinata in base alla tariffa approvata come indicato dall'art.54 D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni.
  3. Qualora il Comune provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, la tassa di cui sopra deve essere maggiorata degli oneri di manutenzione della galleria sempre determinati con le modalità di cui al precitato art.54 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni.
  4. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica.
  5. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, la tassa, in deroga a quanto disposto dal precedente art.8, è applicata in misura forfettaria in base alle tariffe approvate come indicato dall'art.54 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni con riferimento alle fattispecie di seguito indicate:
    1. per le occupazioni di durata non superiore a 30 giorni si applica la tariffa base fino a un chilometro lineare; mentre la tassa è aumentata del 50 per cento per le occupazioni superiori al chilometro lineare;
    2. per le occupazioni di durata superiore ai 30 giorni la tariffa base va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:
      • occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: 30 per cento;
      • occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni: 50 per cento;
      • occupazioni di durata superiore a 180 giorni: 100 per cento.
  6. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, la tassa annua è determinata, forfettariamente sulla base dei criteri stabiliti dall'art.63, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e successive modificazioni, in euro 0,65 per utente. Per gli anni successivi si applica la rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Per le occupazioni realizzate dopo la prima applicazione della tassa, la misura è quella risultante dalla rivalutazione annuale di cui sopra.

Art. 11
Distributori di carburante e di tabacchi ed altri impianti di distribuzione 
automatica. Determinazione della tassa.

  1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annuale in base alle tariffe approvate dalla Giunta comunale entro i limiti stabiliti dall'art.48 D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni.
  2. La tassa per le occupazioni di cui al comma 1 è graduata in relazione alla località dove sono situati gli impianti. A tal fine il territorio comunale è suddiviso nelle sottoelencate località individuate con deliberazione della Giunta comunale:
    • centro;
    • zona limitrofa.
  3. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
  4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei anche se di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa, nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorato di un quinto per mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.
  5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
  6. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art.7. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti la tassa non si applica, ai sensi del precedente art. 7, comma 2.
  7. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica (quali, ad esempio, i distributori di bevande, dolciumi, parafarmaci e simili, anche se aggettanti dai prospetti degli edifici) e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuto una tassa annuale sulla base della tariffa approvata dalla Giunta comunale, come indicato dall'art.48 D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni. 
  8. La tassa è graduata in relazione a quanto indicato al precedente comma 2. 

Art. 12
Esenzioni

Sono esenti dalla tassa:

  1. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  2. le occupazioni effettuate con tende, fisse o retrattili; 
  3. le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità; gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza; le aste delle bandiere; 
  4. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché delle vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
  5. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel regolamento di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
  6. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita, al termine della concessione medesima, al Comune o alla provincia;
  7. le occupazioni di aree cimiteriali;
  8. gli accessi carrabili, salve le disposizioni di cui al precedente art.7 comma 2;
  9. le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree a ciò destinate dal Comune;
  10. le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

Art. 13
Versamento della tassa

  1. Per le occupazioni permanenti, il dirigente responsabile del settore concedente deve inviare copia dell'atto di concessione al dirigente responsabile del Settore tributi, che è competente per il procedimento relativo alla riscossione della tassa.
  2. Nel caso di subentro ad altro soggetto, il subentrante deve presentare, unitamente al cedente, apposita e sottoscritta comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune. Per l'anno di concessione in corso, cedente e subentrante sono tenuti in solido al pagamento della tassa. Per i periodi successivi vi è tenuto il subentrante.
  3. Per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore o minore ammontare del canone medesimo, nessuna comunicazione è dovuta al Comune.
  4. Per le occupazioni permanenti di cui al presente regolamento, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, il versamento può essere effettuato entro il mese di dicembre dell'anno in corso. In caso di variazioni in diminuzione nel corso dell'anno, la tassa viene aggiornata con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il versamento della tassa dovuta dalle aziende di erogazione di servizi pubblici per le occupazioni di carattere permanente è effettuato in unica soluzione entro il 30 aprile, sulla base del numero di utenti individuati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
  5. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione del servizio di riscossione, al concessionario del Comune.
  6. I concessionari, per il pagamento della tassa, dovranno utilizzare l'apposito bollettino di versamento adottato dal Comune o altra modalità dallo stesso indicata.
  7. Per le occupazioni temporanee il dirigente responsabile del settore concedente è competente per il procedimento relativo alla riscossione della tassa. Il pagamento della tassa è da effettuarsi non oltre il termine iniziale previsto per le occupazioni medesime.
  8. Il versamento della tassa non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi euro 11,00 per le occupazioni permanenti e euro 3 per le occupazioni temporanee.
  9. Per le occupazioni sia permanenti che temporanee con canone d'importo complessivo superiore a euro 258,00 è consentito il pagamento in 4 rate scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, sempre che la scadenza della concessione sia successiva ai termini di scadenza più sopra indicati.
  10. Il mancato versamento della tassa alle scadenze stabilite comporta la sospensione dell'atto di concessione sino a quando il pagamento non risulti eseguito. La sospensione è disposta dal dirigente responsabile del settore competente al rilascio dell'atto di concessione, ai sensi del precedente art.4.

Art. 14
Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

  1. I dirigenti responsabili dei settori di cui al precedente art.4, comma 2, controllano i versamenti effettuati e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli atti di concessione o dai verbali di cui al comma 8 del precedente art.4, provvedono alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, notificando al soggetto obbligato al pagamento della tassa un invito al versamento diretto, entro 60 giorni dalla notifica, del canone e relativi interessi e sanzioni.
  2. L'avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
  3. Il mancato pagamento da parte dell'obbligato degli importi indicati nella comunicazione di cui al comma precedente, nel termine assegnato, comporta la riscossione coattiva con le procedure di cui al comma 6 dell'art.52 D.Lgs. 15.12.1997 n.446 e successive modifiche ed integrazioni.
  4. I soggetti obbligati al pagamento della tassa possono richiedere al Comune, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute ove non siano decorsi i termini di prescrizione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi moratori, a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 15
Sanzioni e interessi

  1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di euro 52,00.
  2. Per la infedele denuncia si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono a elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da euro 52,00 a euro 258,00.
  3. Le sanzioni indicate ai commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.
  4. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 2,5 per cento per ogni semestre compiuto.
  5. La sanzione indicata ai commi 1 e 2 si applica congiuntamente a quelle stabilite dall'art.20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, in quanto le stesse risultino dovute.

Art. 16
Classificazione delle strade

  1. Ai fini dell'applicazione della tassa, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in n.2 categorie, corrispondenti alle zone censuarie.
  2. Alle strade appartenenti alla 1^ categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^ categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1^ categoria.

Art. 17
Funzionario responsabile

  1. Il Comune, nel caso di gestione diretta, designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
  2. Il Comune comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.
  3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario. 

Art. 18
Entrata in vigore

  1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003.