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COMUNE DI SCALEA

REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DELL'ACQUA POTABILE,
GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO E SISTEMA DI FORNITURA DELL'ACQUA

ART. 1
GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO E NORME PER LA CONCESSIONE

  1. Il servizio di fornitura dell'acqua potabile nel Comune di Scalea è gestito in economia
  2. La concessione e fornitura dell'acqua è disciplinata dalle disposizioni contenute nel presente regolamento, dal contratto di concessione e dalle Leggi vigenti in materia. La fornitura dell'acqua è effettuata con il sistema di consegna a deflusso libero, misurato da contatore per ogni singola utenza.
  3. Esso è collocato in apposita nicchia realizzata alla base del muro perimetrale dello stabile, o in luogo tale da consentire gli incaricati del Comune al libero accesso in qualsiasi momento.
  4. Il Comune determina, col consenso dell'utente all'atto della concessione, la presa, il diametro e il luogo di installazione per il collegamento del contatore.
  5. E' fatto divieto a chiunque utilizzare prese dell'acquedotto comunale senza la relativa autorizzazione e la stipula del contratto di concessione.

ART. 2
SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA E TIPI DI CONCESSIONE

  1. L'acqua è prioritariamente distribuita per l'uso potabile domestico, mentre sarà facoltativa la fornitura per altri usi. sono quindi costituite le seguenti categorie di concessioni
  2. Il quantitativo di acqua quale minimo fondamentale di base a tariffa agevolata per gli usi delle categorie è formato secondo le modalità stabilite nell'allegata tabella A
  • TIPO A: categoria - UTENZE DOMESTICHE
    Appartengono a questa categoria gli utenti che consumano l'acqua potabile per il solo uso domestico in abitazioni di residenza.
  • TIPO B: - UTENZE INDUSTRIALI, ARTIGIANALI O COMMERCIALI
    Sono comprese, obbligatoriamente, in questa categoria: segherie, autolavaggi, bar, alberghi, ristoranti, attività in genere aventi fini di lucro di alto consumo. Altre attività con consumo di acqua limitato (es.: negozi, generi alimentari, uffici, ecc.) sono considerate fra le utenze domestiche residenti.
  • TIPO C: - USO TEMPORANEO
    Sono comprese le utenze a carattere temporaneo ivi comprese le utenze ad uso cantiere di lavoro.
  • TIPO D - UTENZE SPECIALI PER USI SOCIALI E i E FONTANINE PUBBLICHE
    Sono considerate ad erogazione gratuita: - tutte le utenze relative a immobili comunali, statali e regionali, dove non esistono persone residenti e adoperati a fini sociali e pubblici le cui utenze idriche sono destinate a scuole, ospedali, edifici di culto, di cultura, di sport e tutte le erogazioni di acqua attraverso fontanine pubbliche nei limiti dei bisogni potabili.

ART. 3
DOMANDA DI CONCESSIONE

  1. La domanda di concessione dovrà essere redatta sull'apposito modulo predisposto, nel quale dovrà risultare la qualifica del richiedente, il tipo di utenza richiesta, la via ed il numero civico, il possesso dei requisiti di legge dello stabile oggetto della concessione, le generalità del proprietario.
  2. L'utente, all'atto della presentazione della richiesta di concessione ad edificare deve allegare un progetto di realizzazione dell'impianto idrico, specificando, qualora trattasi di condomini, quali tipi di utenza intende adottare.
  3. Lo stesso procedimento sarà applicato per tutti i condomini già esistenti che facciano richiesta di modifica per adeguare gli impianti esistenti. L'ufficio tecnico controllerà che l'impianto sia stato realizzato in conformità al progetto presentato e darà informazione all'ufficio tasse, per i successivi adempimenti di competenza.
  4. Il Comune può autorizzare la fornitura ad edifici realizzati o da realizzarsi nel rispetto degli strumenti urbanistici e della normativa edilizia vigente o ad edifici per la cui illegittimità sia stata presentata valida domanda di sanatoria nei modi e termini di legge.
  5. Il richiedente contestualmente alla sottoscrizione della domanda deve produrre la documentazione che gli verrà richiesta dai competenti uffici comunali.

ART. 4
ADEMPIMENTI PER IL RILASCIO DI NUOVA UTENZA INIZIO DELL'EROGAZIONE

  1. Entro trenta giorni della presentazione della domanda il Comune comunicherà, previo sopralluogo, le condizioni dell'erogazione e le modalità della esecuzione dei lavori di derivazione, costruzione della presa stradale e relativo allacciamento.
  2. Entro i successivi trenta giorni dalla comunicazione, l'utente dovrà sottoscrivere il contratto di concessione, secondo le modalità e gli adempimenti Comunali, pena la decadenza dell'istanza e/o la soppressione dell'utenza.
  3. Accertato il completamento delle opere di allaccio e la regolare esecuzione delle stesse, il fontaniere comunale apporrà il sigillo di regolarità e redigendone formale verbale sottoscritto dallo stesso e dall'utente.
  4. La decorrenza del contratto di concessione coincide con l'installazione del misuratore e l'inizio dell'erogazione dell'acqua.
  5. Sia il canone che le fasce tariffarie dovranno essere corrisposte, secondo quanto indicato nella successiva Tabella "A" , per l'intero anno.

ART. 5
NORME PER LA CONCESSIONE LA STIPULA DEL CONTRATTO Di CONCESSIONE

  1. La concessione per l'uso dell'acqua viene rilasciata di norma al proprietario o al detentore dell'immobile, per le utenze ad uso domestico, e per le utenze ad uso commerciale o artigianale al titolare dell'esercizio,
    A condizione che sia attestato:
    • il diritto al possesso o all'uso dell'immobile
    • il possesso dei requisiti urbanistici previsti dalla legge
    • la titolarità dell'attività,
  2. Per qualsiasi categoria di utenza, si verserà a titolo di deposito cauzionale per i lavori da eseguire la somma stabilita nell'allegato "A" che gli sarà restituita o conguagliata senza interessi, all'atto dell'ultimazione dei lavori previo istanza da parte dell'utente ed al successivo accertamento di regolare esecuzione da parte dell'Ufficio Tecnico.
  3. L'utenza intestata all'inquilino all'atto della disdetta viene reintestata d'ufficio al proprietario dell'immobile già cointestatario del contratto , in regime di sospensione.
  4. La disdetta o il cambio dei tipo dell'utenza deve essere comunicata per iscritto a mezzo raccomandata A.R.
  5. Nel caso in cui, per effettuare l'allacciamento, si renderà necessario attraversare terreni di privati non forniti da rete idrica comunale, il richiedente la concessione dovrà fornire al Comune il nulla osta del proprietario del fondo per servitù dell'acquedotto.
  6. A giudizio del responsabile del servizio potrà essere autorizzata più di una utenza per condominio o fabbricato quando la fornitura dell'acqua sia destinata contemporaneamente ad utenze di categorie diverse.
  7. Nessuna nuova concessione può essere rilasciata agli utenti morosi e loro familiari coabitanti, che non abbiano provveduto a regolarizzare la propria posizione contributiva previo pagamento delle somme dovute, anche se la morosità riguarda immobili diversi da quelli in cui viene richiesta la nuova concessione.
  8. Nei confronti degli utenti morosi di cui al comma precedente, che siano titolari di altre utenze in immobili diversi, il Comune potrà disporre, in questi ultimi, la sospensione della fornitura, secondo le modalità di cui al successivo art. 7, fino a quando non saranno stati regolarizzati i pagamenti dovuti.

ART. 6
NORME PER LA CONCESSIONE E LA STIPULA DEL CONTRATTO DI FORNITURA IN UNITA' CONDOMINIALI

  1. Di norma viene concessa una utenza per ogni singola unità abitativa provvista di autonomi servizi idrici e fognari. In caso di condomini (compresi fabbricati con due o più unità immobiliari) verrà previsto un contatore d'ingresso per il rilevamento del consumo condominiale e la verifica generale di ogni parco e/o condominio.
  2. Verrà concessa una utenza per ogni singolo appartamento o unità abitativa (locali adibiti ad uso diverso dall'abitazione) a condizione che il progettista dell'immobile dia garanzia che l'impianto sia opportunamente predisposto e che i misuratori siano installati, in apposita nicchia, all'esterno del fabbricato e ben visibili e di facile accesso.

ART. 7
CONTRATTO DI CONCESSIONE

  1. I contratti di concessione dell'acqua vengono redatti sotto la forma di scrittura privata in unico originale che rimane presso il competente ufficio, vengono firmati dal rappresentante del servizio, dal richiedente e dal proprietario dell'immobile o responsabile condominiale e hanno validità ordinaria di anni uno a partire dal primo giorno dell'anno solare in cui si effettua la domanda di concessione
  2. La concessione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta per iscritto con raccomandata A/R, fatta pervenire all'ente entro il 31 dicembre di ogni anno con effetto dell'anno successivo.
  3. Il contratto di utenza si intende risolto:
    • per mancata voltura;
    • per disdetta nei termini stabiliti;
    • per sospensione dell'erogazione conseguente a morosità, protratta per oltre 90 giorni dalla data di emissione della relativa bolletta di pagamento;
    • nel caso di accertato uso diverso da quello stabilito nel contratto;
    • nel caso in cui venisse accertato che il possessore dell'immobile ed utilizzatore della fornitura sia persona diversa dall'intestatario del contratto;
    • per mancata sostituzione dei misuratori guasti.
  4. Il contratto, per coloro che sono allacciati alla fognatura Comunale, avrà valore anche per il servizio di fognatura e depurazione, che viene disciplinato con separato regolamento.
  5. In caso di scioglimento del rapporto di somministrazione imputabile a fatto doloso o colposo dell'utente il Comune ha diritto
    • di incamerare l'anticipo sui consumi a titolo di penale per il rimborso delle spese generali di anticipato scioglimento del contratto,
    • di pretendere il pagamento delle penalità previste per le infrazioni delle quali l'utente sia eventualmente in corso e di agire per il risarcimento degli altri danni eventualmente subiti.
  6. Eventuali prelievi abusivi saranno conteggiati in base ai dati rilevati dagli agenti verbalizzanti, in base alla media dei consumi per famiglia e alla durata dell'abuso e con l'affiliazione della tariffa massima oltre alle finalità previste dal presente regolamento

ART. 8
LETTURA APPARECCHI DI MISURA

  1. 1. Ciascun utente dovrà comunicare all'Ente la lettura entro il 31 agosto di ogni anno. L'Ente si riserva la facoltà di verificare la lettura comunicata e di effettuarla ove non comunicata. Nel caso in cui sia l'utente ad effettuare la comunicazione non sarà dovuta la quota di tariffa relativa alla lettura.
  2. Qualora per causa imputabile all'utente, non sarà possibile rilevare il consumo registrato dall'apparecchio di misura potrà essere disposta la chiusura della presa, la quale sarà riaperta dopo effettuazione della relativa lettura e dopo che l'utente avrà provveduto al pagamento delle relative spese di sospensione.
  3. L'ufficio si riserva la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento, letture supplementari a sua discrezione.
  4. Per i periodi cui si riferiscono le mancate letture, per cause imputabili all'utente, il Comune fatturerà il canone fisso, salvo a gravare tutto il consumo sulla prima bolletta con la lettura effettiva secondo le tariffe vigenti all'atto delle fatturazioni.

ART. 9
MISURA E PAGAMENTO DEL CANONE

  1. Presso l'ufficio idrico del Comune è tenuto uno schedario o registro contenente i dati contrattuali per ogni utente e la rilevazione delle letture annuali dei misuratori con i consumi e i pagamenti effettuati.
  2. L'acqua viene pagata in base al consumo registrato dall'apparecchio di misura ed applicando le tariffe vigenti che saranno determinate con apposito atto del Consiglio Comunale secondo le categorie di appartenenza e alle fasce di consumo previste dalle vigenti tariffe
  3. In base ai consumi relativi ed alle tariffe applicabili l'ufficio idrico procederà alla emissione del ruolo che sarà di norma emesso in unica soluzione.
  4. Le fatture emesse saranno inviate all'indirizzo dei contribuenti.
  5. La Tesoreria del Comune ne curerà la riscossione direttamente o a mezzo bollettini di c/c postale o con altro mezzo consentito.
  6. L'utente sarà tenuto ad effettuare il pagamento del canone annuale e del consumo in eccedenza entro la scadenza indicata nella fattura stessa.
  7. L'indennità di mora, per ritardato o mancato pagamento, nella misura stabilita nella tabella "A" sarà inserita nella riscossione del ruolo successivo
  8. La morosità, darà diritto al Comune di far sospendere, trascorsi 90 giorni dalla data di scadenza, l'erogazione dell'acqua, senza preavviso e senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, addebitando le relative spese all'utente moroso.
  9. La chiusura della presa sarà eseguita dai tecnici del Comune e sarà redatto apposito verbale.
  10. Gli utenti morosi a cui e' stata sospesa l'erogazione dell'acqua, a seguito pagamento delle somme dovute, devono fare domanda di riallaccio ed effettuare un versamento di cui alla Tabella "A" quale tassa di riallaccio per rimborso spese".

ART.10
VOLTURA E RIATTIVAZIONE DELL'UTENZA

  1. In caso di passaggio di proprietà dell'immobile il subentrante deve effettuare la voltura dell'utenza, entro sessanta giorni dal verificarsi della condizione.
  2. Il subentrante è tenuto al pagamento dei diritti contrattuali nella misura prevista dalia tabella "A"
  3. La mancata denunzia da parte del subentrante da diritto al Comune di sospendere la concessione dell'acqua e di procedere alla chiusura dell'utenza
  4. La voltura avrà vigore dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui saranno espletati gli adempimenti sopradescritti
  5. Il titolare del contratto in vigore è responsabile del pagamento sempreché quest'ultimo non abbia provveduto alla disdetta dell'utenza esistente a suo nome nei tempi e modi previsti.
  6. Nel caso di vendita dello stabile approvvigionato, di cessione dell'esercizio o della locazione, l'utente intestatario del contratto di somministrazione deve dare immediata comunicazione al Comune il quale provvederà a disattivare l'utenza.
  7. Fino alla disattivazione dell'impianto sarà dovuto il pagamento del canone per il periodo di riferimento dal titolare del contratto in vigore.
  8. La voltura del contratto di concessione può essere effettuata d'ufficio al coniuge o altri purché comproprietari dell'immobile, risultante dall'atto di acquisto, ed in caso di decesso al coniuge superstite e/o presso altrui eredi. Essa sarà richiesta per iscritto ma può essere effettuata anche a seguito accertamento dell'ufficio.
  9. L'utente intestatario dell'originario contratto continuerà a rimanere responsabile degli obblighi assunti fino a quando il suo successore non avrà stipulato un nuovo contratto di subentro a suo nome.
  10. La concessione di erogazione soppressa definitivamente non può ripristinarsi se non a seguito di un altro contratto.
  11. La riattivazione riguarda solo un utenza sospesa temporaneamente per cui si potrà richiedere la riattivazione secondo le norme prescritte nella tabella "A"

ART. 11
OPERE DI PRESA - FONTANINE PUBBLICHE

  1. Le opere di presa, le tubazioni occorrenti, gli accessori relativi l'apparecchio di misura e la saracinesca di interruzione, già predisposti per la piombatura, saranno eseguite e fornite a cura e spese dell'utente.
  2. Tutte le opere idrauliche esterne, dal punto di allaccio al pubblico acquedotto fino al misuratore, potranno essere eseguite da tecnici privati abilitati, sotto la direzione dei tecnici comunali, che certificheranno l'esatta esecuzione dei lavori.
  3. L'Ufficio tecnico del Comune verificherà che le caratteristiche del materiale occorrente e il diametro della presa e il luogo più idoneo per la derivazione della presa sia conforme a quanto preventivamente previsto.
  4. Le riparazioni di eventuali guasti o rotture alle tubazioni derivate dalla presa stradale e della stessa opera di presa saranno a carico dell'utenza solo ove da essa provocati, con addebito delle spese secondo i conteggi redatti dal competente ufficio tecnico.
  5. Le modifiche, gli spostamenti delle derivazioni o delle prese che l'utente dovesse chiedere nel suo interesse o dagli interventi dì questo resi necessari, formeranno oggetto di preventivo esame del Comune prima della esecuzione dei relativi lavori e di certificazione del tecnico esecutore.
  6. Il Comune potrà autorizzare la modifica degli impianti da contatore singolo in impianti a contatore generale e viceversa; le opere necessarie ad adeguare gli impianti saranno a carico dell'utenza.
  7. E' vietato per le fontanine pubbliche ad erogazione gratuita:
    • attingere acqua con recipienti di capacità superiore ai venti litri;
    • applicare tubi di gomma o qualsiasi altro mezzo per condurre acqua entro i locali privati cisterne, botti.
    • modificare o alterare il getto d'acqua;
  8. Nei confronti dei trasgressori il Comune, oltre a richiedere il risarcimento dei danni, pretenderà le penalità previste per tale tipo dì infrazione.

ART. 12
PROPRIETÀ DELLE CONDOTTE E MANUTENZIONE

  1. Le condotte stradali fino all'apparecchio di misura appartengono al Comune fino all'adesione principale.
  2. Devono essere preventivamente autorizzate dal Comune tutte le manovre verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni delle prese stradali fino all'apparecchio misuratore compreso.
  3. Le riparazioni vanno eseguite a cura dell'utente certificati da tecnici abilitati e sotto il controllo di un tecnico Comunale.
  4. Gli impianti fino all'apparecchio misuratore, anche se costruiti a spese dell'utente, divengono - con la stipula del contratto di utenza - bene patrimoniale del Comune.
  5. L'Ente, quando per cause di guasti dovuti all'utenza si verificherà una rilevante perdita di acqua, può interrompere la fornitura riparando immediatamente il guasto addebitandone il relativo importo a chi ha causato il danno, anche in modo coattivo.
  6. Le spese della manutenzione e della riparazione delle condotte di adduzione, di trasporto e di distribuzione fino ai singoli punti di consegna, sono a carico dell'Ente

ART. 13
TIPI DEGLI APPARECCHI DI MISURA

  1. L'apparecchio misuratore del consumo dell'acqua verrà installato a cura e spese dell'utente.
  2. Il tipo ed il calibro dell'apparecchio di misura saranno stabiliti dall'ufficio competente insieme all'utente in relazione alla natura della concessione.
  3. L'apparecchio di misura dovrà essere alloggiato in apposita nicchia predisposta dall'interessato e collocato nell'opera di presa previa collocazione di una saracinesca piombabile, in modo da consentire la facile lettura del consumo registrato e l'eventuale disattivazione dell'utenza.
  4. Il Comune ha la facoltà di imporre il cambiamento del posto dell'apparecchio di misura a cura e spese dell'utente, qualora lo stesso venga a trovarsi per giustificati motivi in luogo poco adatto, pena la soppressione dell'utenza.
  5. Tutti gli apparecchi di misura devono essere muniti di suggello di garanzia.
  6. La proprietà degli apparecchi di misura resta sempre dell'utente nonché la custodia da manomissioni e da furti e la manutenzione di ogni altra opera costituente l'impianto idrico, di eventuali danni arrecati a tali opere, deve rivalere il Comune delle spese di riparazione sostenute e pagare le penalità determinate dal tecnico responsabile in relazione a quanto previsto nel presente regolamento.
  7. L'utente è inoltre responsabile della sottrazione di acqua, di arbitrarie derivazioni, della destinazione dell'acqua per usi diversi da quelli per cui è stata data la concessione.
  8. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è ammesso per eventuali dispersioni o perdite, da qualunque cause prodotte addebitabili all'utente, dagli impianti installati dopo la posa in opera del contatore; né il Comune può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere di eventuali danni derivanti dal cattivo funzionamento degli impianti interni.

ART. 14
VERBALE DI POSA IN OPERA DELL'APPARECCHIO DI MISURA

  1. All'atto della posa in opera dell'apparecchio di misura verrà redatto, su apposito modulo a stampa predisposto dall'ufficio competente del Comune, verbale di posa in opera sottoscritto dall'utente e dal fontaniere comunale incaricato, nel quale debbono essere indicati il tipo di apparecchio di misura, le caratteristiche dello stesso, il numero di matricola, il sigillo apposto, ed il consumo registrato e la posa in opera della saracinesca piombabile sull'opera di presa.
  2. Tutti gli apparecchi misuratori saranno forniti a cura e spese dell'Utente ed il Comune stabilirà il tipo e il calibro del misuratore in relazione alla natura della concessione. Le opere potranno anche essere eseguite, previa autorizzazione, da fontanieri abilitati che certificano il lavoro eseguito.
  3. Il collaudatore comunale sarà responsabile della procedura d'installazione, della suggellazione e della registrazione del numero di matricola nella scheda contrattuale, della registrazione della lettura iniziale e nella verifica che i lavori preventivati dagli uffici preposti e certificati dagli installatori siano tecnicamente validi.
  4. L'utente è altresì responsabile di qualsivoglia altra violazione degli obblighi scaturenti dal presente regolamento e dal contratto di somministrazione

ART. 15
GUASTI AGLI APPARECCHI DI MISURA E ALLE CONDUTTURE ESTERNE

  1. Gli utenti hanno l'obbligo di comunicare all'ufficio preposto del Comune gli eventuali guasti alla derivazione ed all'apparecchio di misura entro le 24 ore successive al vetrificarsi del guasto ed alla tempestiva sostituzione
  2. I misuratori non possono essere sostituiti se non preventivamente autorizzati dal Comune.
  3. Saranno sanzionabili gli utenti, e, in misura doppia i tecnici privati, che effettueranno lavori di sostituzione, allacci, manomissione impianti etc. senza che il proprietario sia in possesso della preventiva autorizzazione.
  4. All'atto della rimozione degli apparecchi di misura, che deve essere effettuata alla presenza di personale incaricato del Comune, viene redatto apposito verbale firmato dal personale addetto alla rimozione.
  5. Tale verbale deve indicare il tipo, il calibro ed il numero di matricola del contatore, il motivo della rimozione e le altre eventuali indicazioni di irregolarità riscontrate.

ART. 16
RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI APPARECCHI DI MISURA

  1. Gli apparecchi misuratori non possono essere rimossi se non per disposizioni del Comune.
  2. Nei verbali inoltre dovranno essere indicati il motivo della sostituzione o rimozione.
  3. In qualsiasi momento l'utente ritenga irregolare il funzionamento del contatore, potrà richiederne la verifica.
  4. All'uopo verrà compilato un modulo sul quale saranno fissati gli estremi relativi all'utenza, al consumo ed alla matricola del contatore da sottoporre a prova.
  5. Il Comune comunicherà all'utente l'esito della prova.
  6. Se la prova ha fatto riscontrare esatto il contatore il reclamo sarà respinto; se dalla prova emergesse un irregolare funzionamento del contatore le spese di sostituzione del contatore resteranno a carico dell'Utente. Il Comune provvederà ad effettuare le relative variazioni contabili, l'ammontare dei consumi presunti e secondo il presente regolamento, il rimborso dei pagamenti non dovuti (se già effettuati), limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha avuto luogo l'accertamento.
  7. L'Utente provvedere a sostituire il contatore che a seguito verifica risultasse difettoso
  8. Il Comune ha la facoltà di effettuare verifiche d'ufficio sul misuratore per verificarne la funzionalità e in caso di accertato carente funzionamento del misuratore disporne la sostituzione come previsto al comma precedente.

Art. 17
RESPONSABILITÀ1 DELL'UTENTE E SOSPENSIONE TEMPORANEA

  1. L'utente è responsabile della integrità del sigillo del contatore e della saracinesca di presa, di eventuali guasti, manomissioni e di ogni altra azione tendente a modificare o alterare gli impianti e le apparecchiature installate al servizio della propria utenza.
  2. L'utente, risponde della buona manutenzione degli impianti interni e inoltre, assieme al tecnico certificatore anche della costruzione
  3. L'utente può richiedere la sospensione temporanea dell'utenza a lui intestata per un periodo non inferiore a 6 mesi e massimo 24 mesi. Trascorso tale periodo l'utenza sarà definitivamente soppressa. All'atto della richiesta di sospensione sarà redatto apposito verbale con la rilevazione della lettura, il tipo di misuratore, il motivo della sospensione e la piombatura della saracinesca di presa.
  4. La riattivazione può essere effettuata anche a nome di altra persona (per es. inquilino) con la sottoscrizione di nuovo contratto e il versamento, previsto in tabella "A", per rimborso spese di riallaccio.
  5. Il canone fisso e l'impegno minimo contrattuale durante il periodo della sospensione saranno sospesi con esclusione dei periodi di sospensione inferiori a 12 mesi.
  6. Gli utenti morosi a cui è stata sospesa l'erogazione dell'acqua, a seguito del pagamento delle somme dovute, con piombatura della saracinesca di presa, devono effettuare un versamento quale rimborso spese di riallaccio, previsto nella tabella A.

ART. 18
VINCOLI, REVOCHE E IMPEGNI CONTRATTUALI

  1. E riservato al Comune il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contemplate nel presente regolamento derivanti da palesi considerazioni di pubblico interesse o da imprescindibili sopravvenute esigenze.
  2. Nel caso di concessione dell'acqua per usi diversi da quello domestico è in facoltà del Comune di rifiutare o revocare in qualsiasi momento la concessione per cause eccezionali di erogazione o di servizio o da altri gravi motivi che spetta al Comune stesso valutare.
  3. Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di erogazione e per diminuzione di pressione dovuta a causa di forza maggiore o a necessità di lavori.
  4. Sono a carico dell'utente la spesa della eventuale registrazione del contratto nonché per imposte, tasse, contributi o canoni erariali relativi alla somministrazione.
  5. L'utente ha l'obbligo di provvedere al pagamento della fattura per il canone e consumo d'acqua entro il termine di scadenza indicato nella bolletta stessa.
  6. E' fatto assoluto divieto pompare acqua direttamente dall'acquedotto comunale.
  7. A giudizio insindacabile del Comune potrà essere prescritta al richiedente dell'allacciamento idrico la costruzione di vasche di raccolta o riserve d'acqua, la cui capacità e caratteristiche verranno di volta in volta stabilite dal Comune medesimo unitamente alle prescrizioni igieniche dell'opera.

ART. 19
PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

  1. La concessione viene rilasciata previa sottoscrizione del contratto di concessione, al pagamento della tassa di allacciamento, al versamento per diritti contrattuali nella misura stabilita dalla legge e quanto previsto nella tabella "A".
  2. Il contratto di concessione deve contenere i seguenti elementi:
    • cognome, nome, data e luogo di nascita del conduttore o del proprietario dello stabile da approvvigionare o dell'amministratore del condominio, suo codice fiscale e/o partita IVA;
    • indicazione toponomastica dell'immobile e dell'unità immobiliare, nonché la descrizione della sua ubicazione specificando il piano, la scala, il numero dell'interno, il numero dei vani utili e di servizio, oltreché la superfìcie complessiva abitabile
    • durata della fornitura;
    • categoria per l'uso cui è destinata la fornitura;
    • tariffa o prezzo unitario in vigore che tuttavia sono sottoposte alle variazioni dipendenti dagli aumenti eventualmente deliberati dagli Organi competenti;
    • eventuali altri importi derivanti da prestazioni e servizi non sottoposti a regime vincolistico nella misura determinata dal Comune.
  3. La concessione di forniture temporanee od occasionali è inoltre subordinata alle seguenti condizioni:
    • la somministrazione d'acqua per "uso temporaneo" verrà concessa solo dietro presentazione di concessione edificatoria e /o di approfondita autorizzazione del responsabile del servizio.
    • Versamento di una cauzione, che sarà rimborsata ad ultimazione dei lavori in ragione del 50% del consumo previsto e relativi accessori.
    • Il contratto di somministrazione avrà identica durata della concessione edificatoria con concessione di un'eventuale proroga. In ogni caso il contratto si risolverà al momento dell'ultimazione dei lavori con il pagamento dell'acqua consumata.
    • L'ultimazione dei lavori deve essere comunicata tempestivamente

ART. 20
GUASTI ALL'APPARECCHIO DI MISURA

  1. Qualora all'atto della lettura dell'apparecchio di misura venga riscontrato il cattivo funzionamento dello stesso, all'utente sarà addebitato per la prima volta dopo l'accertamento del guasto un consumo uguale alla media degli ultimi due anni.

ART. 21
VIGILANZA

  1. Il Comune si riserva la facoltà di verificare, ogni qualvolta lo riterrà opportuno e senza obbligo di preavviso, sia fuori che all'interno della proprietà privata per accertare alterazioni o guasti nelle condotte e negli apparecchi di misura, e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale sia in rapporto al presente regolamento che ai patti contrattuali.
  2. Per tale motivo dovrà essere lasciato libero ingresso agli operatori del Comune addetti alla lettura degli apparecchi di misura, e alla verifica degli impianti.
  3. Il rifiuto di far eseguire le verifiche e le letture, da diritto al Comune di sospendere l'erogazione dell'acqua.
  4. Dette operazioni avranno luogo possibilmente alla presenza degli interessati o di persone che li rappresentano.
  5. La constatazione del rifiuto sarà verbalizzata dagli incaricati del servizio.
  6. Il Comune può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che riterrà necessarie per il funzionamento degli impianti interni, nonché di eliminare tutti quegli inconvenienti che in qualche modo possono turbare la funzionalità della rete esterna.
  7. L'utente è tenuto ad eseguire le soluzioni tecniche prescritte, entro i termini assegnati. In caso d'inadempienza il Comune sospenderà l'erogazione fino a quando l'utente non avrà provveduto a quanto prescritto.

ART. 22
DIVIETI E OBBLIGATORIETÀ DEL REGOLAMENTO

  1. All'utente è assolutamente vietato:
    • di rivendere l'acqua;
    • di lasciare innescare alla propria condotta una presa o diramazione a favore di terzi;
    • di applicare pompe alla rete idrica comunale;
    • di utilizzare l'acqua per altri immobili, anche se di sua pertinenza, non espressamente indicati nel contratto di fornitura;
    • di utilizzare l'acqua pur uso diverso di quello indicato nel contratto di concessione
    • collegare l'impianto idrico, per la messa a terra di apparecchi elettrici.
    • di collegare direttamente le diramazioni con apparecchi, tubazioni o recipienti contenenti vapori, acqua calda o non potabile o con mista a sostanza estranee o di altra provenienza,
    • di collegare direttamente ad apparecchi di sollevamento o di cacciata per latrine senza interposizioni di idoneo serbatoio o vasca a pelo libero, avente i necessari requisiti igienici, alimentato da rubinetto a bocca libera con comando a galleggiante e costruito in modo che l'arrivo di acqua in pressione sia situato più alto di almeno 12 cm. rispetto al massimo livello raggiungibile dall'acqua nel serbatoio
  2. L'utente, invece, ha l'obbligo di mantenere in perfetta efficienza:
    • i rubinetti erogatori domestici ed ogni altra opera idraulica di erogazione, con particolare riguardo a quelle dotate di chiusura automatica od a galleggiante, in modo da evitare dispersioni d'acqua.
    • tutte le bocche di erogazione in modo che l'acqua esca con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.
    • Il Comune sospenderà l'erogazione fino a quando l'utente, a sue spese, non avrà eliminato gli inconvenienti riscontrati in base alle prescrizioni tecniche impartite.

ART. 23
PENALITÀ

  1. I contravventori alle disposizioni del presente regolamento saranno puniti con le penalità determinate nella tabella "A".
  2. Le infrazioni al presente regolamento saranno verbalizzate dagli addetti al servizio Comunale all'uopo autorizzati o dai VVUU.
  3. Nel caso di infrazione il Comune potrà procedere alla sospensione della concessione previa contestazione all'interessato che potrà produrre le proprie motivazioni entro il termine assegnato e per i casi di falsità o di frode si procederà a norma del codice penale.

ART. 24
TASSE E IMPOSTE

  1. Tutte le spese e gli oneri anche fiscali gravanti per il perfezionamento e per la durata del contratto di concessione (bolli, tasse ecc.) saranno ad esclusivo carico dell'utente.

ART. 25
OBBLIGATORIETÀ

  1. Le norme del presente regolamento sono obbligatorie per tutti gli utenti e si applicano anche alle utenze già concesse o in corso di concessione.
  2. Nei condomini già esistenti nei quali siano già state rilasciate concessioni per contatori, in deroga a quanto previsto dall'art. 6 comma 1 non sono obbligatorie, fino a 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento.
  3. Tutti i condomini entro la data di cui sopra, dovranno adeguare gli impianti alle norme previste dal presente regolamento comunicando, per iscritto, a firma dell'amministratore delegato dal condominio quale delle due opzioni i condomini intendono adottare. Gli utenti interessati saranno opportunamente avvertiti con comunicazione emessa dagli uffici Comunali competenti
  4. Il mancato esercizio della facoltà di scelta contrattuale di cui alla tabella "A" nel termine massimo di 24 mesi, comporta l'immediata applicazione da parte dell'Ente dell'opzione "A" con l'annullamento delle utenze già esistenti, previa comunicazione all'interessato. Nel caso in cui l'utente, per due esercizi consecutivi, superasse il massimo contrattuale, automaticamente verrà collocato nella fascia di competenza.

ART. 26
RINVIO AD ALTRE NORME

  1. Per quanto non previsto dal presente regolamento sono applicabili le norme e le disposizioni di leggi vigenti, nonché le norme contenute nei provvedimenti emessi dal Comitato Interministeriale dei Prezzi o dei suoi Organi periferici in materia di tariffe o di ogni altro rapporto di utenza.
  2. Nel caso che risulti già un verbale di suggellazione del contatore e viene accertata la manomissione degli impianti si applicano le sanzioni previste nella tabella "A"
  3. Gli impianti idrici interni derivati dall'apparecchio misuratore sono di proprietà del titolare delle concessioni, al quale compete l'onere del mantenimento in perfetto stato di efficienza, custodia e manutenzione, mentre resta al Comune il diritto di ispezione e controllo (in particolare per quanto riguarda il divieto di installare elettropompe aspiranti direttamente alla rete), la prescrizione di dotazione di valvole di ritenuta in ogni singolo apparecchio domestico collegato al predetto impianto (scaldacqua, lavastoviglie ecc.) in modo da impedire il ritorno dell'acqua in rete. In particolare e assolutamente vietato il collegamento nei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza l'interposizione di vaschette aperte con rubinetti e galleggiante.

ART. 27
EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

  1. Il presente regolamento, dopo le approvazioni di legge e la pubblicazione nell'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi delle vigenti leggi, entra immediatamente in vigore.
  2. Le condizioni generali del contratto di somministrazione non possono contenere norme che siano in contrasto con quelle previste dal presente regolamento. Vengono fatte salve particolari condizioni e le eventuali clausole inserite.
  3. Sarà sempre diritto dell'Amministrazione Comunale di modificare, in qualsiasi momento, in tutto o in parte le disposizioni del presente regolamento.
  4. Esso è da intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne incorra la materiale trascrizione.

L'Ente ha facoltà di adattare e/o adottare software in dotazione all'ufficio tributi per l'espletamento delle relative procedure amministrative

La Tabella "A" riportata in calce sarà parte integrante del presente regolamento:

TABELLA A

All'interno della categoria utenze domestiche tipo 'A' verranno poste più tariffe per i vari tipi di utenze, tale da regolare ed agevolare le fasce sociali più deboli:

  • OPZIONE A CONSUMO MINIMO
  • OPZIONE B CONSUMO MINIMO
  • OPZIONE C-D CONSUMO MINIMO
 - TASSA ALLACCIO TIPO "A"  LIRE .............................
 - TASSA ALLACCIO TIPO "B"  LIRE .............................
 - TASSA ALLACCIO TIPO "C - D"  LIRE .............................
  • a VOLTURA LIRE .............................
  • PER OGNI ACCESO DI TECNICI COMUNALI IMPUTABILI ALL'UTENTE LIRE .............................
  • VERSAMENTO PER RIALLACCIO UTENZA SOSPESA - TARIFFA RADDOPPIATA
  • INDENNITÀ DI MORA FINO A TRENTA GIORNI DOPO LA SCADENZA TASSO LEGALE D'INTERESSE
  • INDENNITÀ DI MORA OLTRE IL TRENTESIMO GIORNI DOPO LA SCADENZA IL DOPPIO DEL TASSO LEGALE
  • CAUZIONE PER ALLACCI SU AREE PUBBLICHE:
    1. LIRE 50.000 AL MQ PER STRADE NON ASFALTATE
    2. LIRE 100.000 AL MQ PER STRADE ASFALTATE
    3. LIRE 200.000 AL MQ PER STRADE CON MASSICCIATE IN PIETRE

PER IL RECUPERO DELLE SOMME DOVUTE IL COMUNE POTRÀ AVVALERSI COATTIVAMENTE ANCHE MEDIANTE ORDINANZA - INGIUNZIONE