comune.scalea.cs.it

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home
E-mail Stampa PDF

COMUNE DI SCALEA

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA
(Art. 8 DPR 915/82 - Art. 59 D.Lgs. 507/93)

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Oggetto del regolamento

  1. Il presente regolamento disciplina i servizi dei rifiuti urbani, in virtù di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni e dal Capo III del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 2
Definizioni ai fini del presente regolamento

  1. per "rifiuto" si intende qualsiasi sostanza od oggetto abbandonato o destinalo all'abbandono o di cui il detentore si disfi o abbia deciso di disfarsi.
  2. per "frazione umida dei rifiuti" si intende la parte organica fermentescibile dei rifiuti, quali quelli provenienti da utenze collettive, mense, giardini, centri dì ristorazione, industrie agro-alimentari e simili;
  3. per "frazione secca dei rifiuti" si intende la restante parte dei rifiuti costituita da elementi solidi;
  4. per "produttore" si intende la persona la cui attività ha prodotto rifiuti ("produttore iniziale") e/o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o di altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti.
  5. per "detentore" si intende il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene.
  6. per "gestione" si intende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura.
  7. per "raccolta" si intende l'operazione di raccolta, di cernita e/o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.
  8. per "smaltimento" si intende il solo trattamento finale dei rifiuti, incluse le operazioni di trasformazione ritenute necessarie per il recupero o il riciclo.
  9. per "Servizio" si intende il Servizio di nettezza urbana, organizzato secondo la forma gestionale scelta dal Comune.
  10. per "Decreto 915" si intende il Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 nel testo vigente.
  11. per "Decreto 507" si intende il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 nel testo vigente.
  12. per "Delibera del Comitato" si intende la Delibera del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del Decreto 915.

Art. 3
Esclusioni

  1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rifiuti elencati al comma 7 dell'art. 2 del Decreto 915.

Art. 4
Principi generali dì comportamento

  1. La gestione dei rifiuti, in tutte le fasi indicate al punto 6 del precedente art. 2, è condotta in osservanza dei principi generali contenuti nell'art. 1, comma 1, del Decreto 915.
  2. La gestione del servizio di nettezza urbana si pone il fine di attuare la raccolta differenziata dei rifiuti, in armonia agli indirizzi generali dettati col Decreto del Ministero dell'Ambiente 29 maggio 1991 e nell'ambito della regolamentazione  regionale di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 2 Febbraio 1990, n. 17;

Art. 5
I Rifiuti urbani

  1. I rifiuti urbani, agli effetti del presente regolamento, sono costituiti da:
    1. i rifiuti urbani interni non ingombranti, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, ai sensi dell'art. 2, comma 3, n° 1), del Decreto 915, ivi inclusi i locali destinali ad uso abitativo nei fondi agricoli;
    2. i rifluii urbani interni ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, ai sensi dell'art. 2, comma 3, n° 2), del Decreto 915;
    3. i rifiuti urbani esterni, di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico e sulle spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei fiumi, ai sensi dell'art. 2, comma 3, n° 3), del Decreto 915;
    4. i rifiuti speciali indicati al n. 1, punto 1.1.1, lett. a), della Delibera del Comitato, dichiarati assimilati ai rifiuti urbani dall'art. 39, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, elencati nell'allegato A del presente regolamento;
    5. gli accessori per l'informatica, ai sensi dell'art. 39, comma 1, della citata legge n. 146 del 1994;
    6. i rifiuti provenienti da studi, ambulatori e gabinetti non soggetti ad autorizzazione ai sensi degli art. 193 e 194 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
    7. i rifiuti pericolosi sotto il profilo igienico-sanitario.

Art. 6
Rifiuti speciali

I rifiuti speciali comprendono:

  1. residui derivanti da lavorazioni industriali non inclusi nella lett. d. del precedente articolo;
  2. residui derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi, non inclusi nella lett. d. del precedente articolo, inclusi quelli derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze, ai sensi dell'art. 10-bis del decreto legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni in legge 29 ottobre 1987, n. 441, e con esclusione delle carogne e delle materie fecali ed altre sostanze utilizzabili nell'attività agricola. Sono altresì esclusi, in quanto considerali rifiuti urbani interni, i residui dei locali destinati ad abitazione del conduttore e/o proprietario del fondo ed ogni altro destinato ad uso abitativo, i quali restano classificali ad ogni effetto di legge rifiuti urbani interni, ai sensi dell'art. 8. comma 2, del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito con modificazioni in legge 27 gennaio 1989, n. 20;
  3. i residui inerti, da smaltire in particolare tipo di discarica;
    1. sfridi di materiali da costruzione;
    2. materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi;
    3. materiali ceramici cotti;
    4. vetri di tutti i tipi;
    5. rocce e materiali litoidi da costruzione;
  4. i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
  5. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti, i quali sottostanno ai criteri di cui all'art. 15 del Decreto 915;
  6. i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti;
  7. i rifiuti provenienti da strutture sanitarie, con ciò intendendo tulle le strutture pubbliche e private che, nell'ambito delle disposizioni dettate dalla legge 833 del 1978 sul servizio sanitario nazionale, erogano in forma organizzata e continuativa le prestazioni sanitarie per il raggiungimento degli obiettivi, di cui all'art. 2 della stessa L. 833.

Art. 7
Rifiuti tossici e nocivi

I rifiuti tossici e nocivi comprendono i rifiuti speciali di cui all'art. 2, comma 4, lett. 1), 2)  e 5), del Decreto 915 che abbiano i requisiti fissati al punto 1.2 della Delibera del Comitato, riprodotto nell'allegato B

Art. 8
Gestione dei rifiuti

La gestione dei rifiuti è costituita dalle seguenti attività:

  1. raccolta in contenitori entro i limiti della zona di raccolta obbligatoria e nelle zone con insediamenti sparsi, così come indicate nei successivi Titoli II e III del presente regolamento, a seguito delle seguenti operazioni:
    1. conferimento da parte del produttore o del detentore secondo le modalità definite dal presente regolamento;
    2. spazzamento dei rifiuti giacenti sulle strade e sulle aree pubbliche o soggette a uso pubblico, nonché sul demanio pubblico, nei cimiteri, nei mercati e in ogni altro luogo stabilito dal Capo III del Titolo II del presente regolamento;
    3. eventuale deposito temporaneo nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti;
  2. trasporto, effettuato con idonei automezzi in osservanza delle norme igienico-sanitarie vigenti;
  3. smaltimento, in uno dei modi indicati nell'allegato II A alla Direttiva 91/156/CEE, che viene riprodotto in calce al presente regolamento nell'allegato C.

TITOLO II
ZONA DI RACCOLTA OBBLIGATORIA DEI RIFIUTI

Art. 9
Individuazione

  1. La zona di raccolta obbligatoria dei rifiuti urbani interni, nella quale il servizio è gestito in regime di privativa, è costituita dall'intero territorio comunale.

CAPO 1 - MODALITÀ DELLA RACCOLTA

Art. 10
Sistemi di raccolta

Il servizio di raccolta della nettezza urbana è organizzato in tutto il territorio comunale con appositi cassonetti o bidoni o trespoli portasacco;

Art. 11
Dotazione dei contenitori portasacco

  1. La dotazione dei contenitori portasacco deve essere sufficiente a garantire l'accoglimento giornaliero dei rifiuti. Deve essere costituita comunque da un insieme di unità non inferiore al numero, arrotondato in eccesso, derivante dal rapporto dì un contenitore ogni 10 produttori.
  2. I trespoli sono sistemati, di regola, sul suolo pubblico, ovvero su proprietà privata non escluse le parti interne di edifici, qualora esigenze ambientali, estetiche o di transito veicolare e/o pedonale lo rendano necessario.

Art. 12
Dotazione di cassonetti

  1. La dotazione di cassonetti deve essere tale da soddisfare le esigenze della zona servita. Di norma, è garantita una capacità minima di litri 1000 ogni 40 produttori, sistemando i cassonetti stessi a distanza non superiore a 150 metri dalla abitazione più lontana, elevabile a 300 metri nelle zone di estensione della privativa agli insediamenti sparsi, in relazione inversa alla loro densità.
  2. I cassonetti sono sistemati, di norma, sul suolo pubblico in apposite piazzole opportunamente allestite per impedire lo scorrimento dei cassonetti stessi e per ottimizzare le operazioni di svuotamento e di lavaggio, evitando intralci alla circolazione veicolare e pedonale.
  3. Gli strumenti urbanistici attuativi e i progetti per la costruzione o la sistemazione di strade devono prevedere le piazzole di cui sopra.
  4. I cassonetti devono essere costruiti in materiale resistente che riduca al massimo la rumorosità durante lo svolgimento delle operazioni di raccolta, permetta una rapida ed efficace pulizia e sia resistente agli incendi. Sono normalmente dotati di ruote e di bracci per agevolare il sollevamento da parte degli automezzi adibiti alla raccolta, nonché di comando a pedale o manuale per permetterne agevolmente l'apertura e dì segnalazioni visive esterne del tipo catarifrangente trasversale.

Art. 13
Dotazioni per i! ritiro dei rifiuti speciali assimilati

  1. La gestione della raccolta dei rifiuti speciali assimilati di cui al precedente art. 5 comma 1. lett. d., avviene osservando i criteri e con le modalità contenute nei commi seguenti.
  2. Per i rifiuti la cui produzione annua sia inferiore, per singola utenza, a 15 tonnellate, ovvero 150 metri cubi, la raccolta avviene nell'ambito delle attrezzature destinate ai rifiuti urbani interni, opportunamente potenziale.
  3. Per i rifiuti la cui produzione annua superi, per utenza, quella indicata, nel comma precedente, la raccolta è organizzala separatamente, ricorrendo alla installazione, nelle aree limitrofe o interne all'insediamento produttivo, di uno o più contenitori riservati del tipo di quelli utilizzati per i rifiuti urbani e/o di contenitori di maggiore capienza, anche di tipo "scarrabile" a seconda dell'entità dei rifiuti prodotti.
  4. Nel caso di uso di contenitori più capienti, i! Servizio individua le modifiche organizzative interne necessarie all'espletamento del nuovo servizio, programmando in particolare l'acquisto o comunque l'utilizzo di automezzi adatti.
  5. Le convenzioni a corrispettivo, in atto tra produttori di rifiuti speciali assimilati e Comune, continuano ad avere efficacia fino all'intervenuta organizzazione del nuovo servizio che sarà tempestivamente pubblicizzata.

Art. 14
Pulizia e disinfezione dei contenitori

  1. Il Servizio è tenuto alla scrupolosa conservazione dei vari tipi dì contenitori installati sul territorio, nonché al loro lavaggio, alla disinfezione, alle operazioni dì manutenzione ordinaria e straordinaria e al rinnovo periodico.
  2. Il lavaggio e la disinfezione dei contenitori sono effettuati, utilizzando automezzi appositamente attrezzati, secondo le necessarie cadenze, e, comunque, almeno una volta ogni 15 giorni ridotti a 10 nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre. Il liquido proveniente dalle predette operazioni è opportunamente raccolto e conferito ad impianto di depurazione.
  3. Il Servizio assicura la pulizia delle piazzole e delle aree di alloggiamento dei contenitori, provvedendo ad asportare i rifiuti ivi eventualmente rinvenuti o caduti.

Art. 15
Modalità di conferimento dei rifiuti

  1. Il conferimento dei rifiuti urbani deve essere effettuato esclusivamente utilizzando i contenitori installati.
  2. I rifiuti devono essere contenuti in appositi involucri protettivi, salvo che si tratti di beni durevoli non ingombranti o di imballaggi, il cui volume deve essere comunque ridotto a cura del produttore per consentire il ragionevole utilizzo dei contenitori.
  3. I produttori che usano sacchi di plastica unifamiliari o collettori prestano particolare attenzione per evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o appuntiti possano causare danni agli operatori addetti al servizio di raccolta.
  4. I rifiuti urbani interni sono conferiti negli appositi contenitori esclusivamente nei giorni feriali e nelle seguenti fasce orarie:
    • dalle ore 19.00 alle ore 7.00 del mattino successivo, nei periodi invernali;
    • dalle ore 22.00 alle ore 7.00 del mattino successivo, nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.

Art. 16
Usi vietati

  1. E' vietato depositare al suolo o all'interno del contenitore rifiuti sciolti, rifiuti liquidi di qualsiasi sorta o incendiati. Le sostanze putrescibili devono essere contenute in involucri protettivi che ne evitino la dispersione.
  2. E' vietalo immettere nei contenitori dei rifiuti urbani i rifiuti speciali non assimilati, quelli tossici e nocivi, quelli pericolosi e quelli per i quali sia stata attivata la raccolta differenziata.
  3. E' vietato depositare i rifiuti nel contenitore quando il suo volume sin tale da impedire la chiusura del coperchio. E' altresì vietato abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore. Nel caso di esaurimento della capacità di accoglimento del contenitore, il produttore conserva i rifiuti medesimi nel luogo di produzione sino allo svuotamento del contenitore da parte del Servizio. Quando tale situazione non risulti eccezionale, l'utente avverte per iscritto il Servizio che la verifica e comunica i provvedimenti adottati nei successivi quindici giorni.

Art. 17
Modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti

  1. La raccolta dei rifiuti urbani interni ingombranti sono effettuati dai produttori ovunque residenti nel territorio comunale.
  2. E' vietato depositare rifiuti ingombranti a fianco dei cassonetti o dei trespoli o nelle relative piazzole.
  3. I rifiuti sono trasportali a cura dei produttori al luogo della raccolta o dello smaltimento.

per il ritiro e lo smaltimento dei rifiuti ingombranti (quali elettrodomestici, materassi, mobili, arredi vari ecc.) viene attivato apposito servizio comunale che, a richiesta degli interessati provvederà nei giorni feriali nelle ore e luoghi da concordare preventivamente telefonando all'ufficio informazioni del Comune, al ritiro previo rimborso delle relative spese stabilite preliminarmente in £. 5.OOO al pezzo per la riscossione delle quali dovrà essere pretesa regolare ricevuta dell'incarico al ritiro;

Art. 18
Periodicità della raccolta

  1. Il carico e il trasporto dei rifiuti sono effettuati tutti i giorni feriali con inizio alle ore 7.OO e per un turno di lavoro, mentre nel periodo estivo sarà effettuato un secondo turno con inizio alle ore 14.OO ed il primo con inizio alle ore 5.00
  2. Qualora dovessero aversi più giorni festivi consecutivi, uno solo deve essere considerato non lavorativo ai fini dei commi precedenti.
  3. Per esigenze di carattere straordinario e temporaneo, la periodicità giornaliera di cui al presente articolo può essere intensificata con ordinanza sindacale motivata.

CAPO II - RACCOLTA DIFFERENZIATA

Art. 19
Oggetti della raccolta differenziata

  1. Il Servizio promuove e organizza la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 9 quater, comma 1, del Dl 9 settembre 1988, n, 397, convertito con modificazioni in L. 9 novembre 1988, n. 475. e del Decreto del Ministro dell'Ambiente 29 maggio 1991.
  2. Sono raccolti in modo differenziato e secondo le indicazioni contenute negli articoli successivi, le seguenti frazioni di rifiuti: vetro, carta, materiali metallici (lattine, ferro e simili), plastici, materiali organici fermentescibili.
  3. Sono raccolti in modo differenziato, a mente dell'art. 3, comma 1, del Decreto legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni in Legge 29 ottobre 1987, n. 441, i seguenti rifiuti urbani considerati pericolosi:
    1. batterie e pile esauste;
    2. prodotti, e relativi contenitori, etichettati con il simbolo "T" e/o "F";
    3. prodotti farmaceutici.
  4. I rifiuti di cui al precedente comma non possono essere conferiti nei contenitori dei rifiuti urbani interni; quelli indicati nel comma secondo non possono più essere conferiti nei contenitori predetti man mano che sia attivata la specifica raccolta differenziata.

Art. 20
Raccolta differenziata di vetro plastica e metalli

  1. I rifiuti in vetro, plastica e metallo devono essere conferiti in appositi contenitori forniti dal Servizio. Tali contenitori sono dislocati sul territorio comunale tenendo conto della densità abitativa e della quantità media di rifiuti prodotti, e di regola sono allocati nella stessa piazzola o area in cui insistono i contenitori per rifiuti urbani interni.
  2. Per la raccolta differenziata possono adoperarsi: contenitori in vetroresina a forma di campana con sportello di svuotamento sul fondo; cassonetti; trespoli reggisacco; bidoni.
  3. I contenitori di cui al comma precedente sono diversi per ognuno dei rifiuti indicati, ovvero un unico contenitore, nel caso in cui la discarica sia attrezzata alla cernita. In ogni caso, i contenitori devono essere contrassegnati con istruzioni scritte e colori diversi, in modo da agevolare il conferimento.
  4. Di regola, uno o più contenitori indicati al comma 2 sono sistemati a cura del Servizio all'interno o all'esterno di scuole, supermercati, centri direzionali, ristoranti, stazioni e in genere di luoghi in cui si producano i rifiuti in questione in quantità ragguardevole.
  5. Le frazioni di rifiuti di cui al presente articolo sono conferiti a cura degli utenti evitando di depositarli all'esterno dei contenitori. Essi devono essere depurati da sostanze marcescibili al fine di evitare la contaminazione dei contenitori stessi e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti.
  6. La raccolta avviene almeno una volta ogni settimana, e comunque quando gli operatori ecologici si avvedono che i contenitori sono pieni al punto da non permettere ulteriori conferimenti.
  7. I contenitori devono essere lavati e disinfettati almeno una volta al mese, usando le stesse modalità stabilite dal presente regolamento per i contenitori di rifiuti urbani interni.

Art. 21
Raccolta differenziata della carta

  1. La carta di qualsiasi tipo è conferita dai produttori in appositi contenitori, di colore diverso rispetto a tutti gli altri, allocati di regola nella stessa piazzola o area in cui sono gli altri contenitori.
  2. Di norma, uno o più contenitori sono sistemati presso le scuole, gli stabili ospitanti uffici pubblici e/o privati, le industrie, i supermercati, i mercati pubblici, le società tipografiche ed editrici.
  3. Gli utenti conferiscono nei contenitori qualsiasi tipo di carta, a condizione che non sia eccessivamente sporca o contaminata da sostanze organiche che imputridiscano. In ogni caso, la carta deve essere separata da qualsiasi altro materiale.
  4. Si applicano le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo precedente. I contenitori devono essere lavati e disinfettati almeno due volte l'anno.

Art. 22
Raccolta differenziata dei materiali organici fermentescibili

  1. La frazione umida dei rifiuti urbani deve essere conferita in modo differenziato dalla frazione secca, a cura dei produttori.
  2. I materiali organici fermentescibili devono essere conferiti in appositi contenitori {cassonetti o containers) sistemati in piazzole o aree apposite individuate presso le mense, i centri di ristorazione e in genere presso le utenze collettive, nonché presso i mercati, i giardini e le industrie agro-alimentari.
  3. I contenitori di cui al comma precedente devono disporre di chiusura ermetica tale da non permettere il rovistamento da parte di animali e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti. Essi devono essere tali da non permettere lo scolo di materiali fermentescibili.
  4. I contenitori devono essere lavati e disinfettati a cura del Servizio almeno una volta a settimana, e due volte nei periodi estivi.
  5. Nei contenitori di cui al comma precedente possono essere conferiti altresì i rifiuti urbani interni ed esterni che siano organici fermentescibili.
  6. La raccolta dei rifiuti di cui al presente articolo è espletata due volte al giorno, alle ore 7.00 e alle ore 12.00.

Art. 23
Raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi

  1. Il Servizio promuove la raccolta differenziata delle pile e batterie, dei farmaci e dei prodotti e loro contenitori etichettati col simbolo "T" e/o "F".
  2. Le pile e batterie esauste devono essere conferite in appositi contenitori stradali, di colore diverso rispetto a tutti gli altri, la cui capienza sia di almeno 50 litri. Tali contenitori sono sistemati in prossimità dei punti di vendita delle pile e batterie medesime, quali esercizi commerciali di elettrodomestici e giocattoli, ferramenta, tabaccai, orologiai, supermercati, fotografi, e anche nelle stazioni e nelle piazzole o aree dove sono sistemati i contenitori per gli altri tipi di rifiuti.
  3. I farmaci scaduti devono essere conferiti in appositi contenitori di modeste dimensioni, sistemati nei pressi di tutte le farmacie, comunali e private, ubicate nel territorio del Comune, nonché nei pressi degli ospedali e degli istituti di cura pubblici e privati, delle sedi delle Unità sanitarie locali e dei distretti sanitari di base.
  4. I prodotti e loro contenitori etichettali col simbolo "T" (tossici) o del teschio, e/o col simbolo "F" (infiammabili) o della fiamma, devono essere trasportati ai luogo dello smaltimento a cura dei produttori.
  5. I contenitori per i rifiuti pericolosi devono essere svuotati dagli operatori addetti almeno una volta a settimana e, comunque, allorquando essi risultino ricolmi in modo da non permettere ulteriori conferimenti. Il controllo dell'integrità e dei livello di riempimento dei contenitori è effettuato dagli addetti alla raccolta dei rifiuti urbani e allo spazzamelo delle strade.

Art. 24
Associazioni ambientaliste e organizzazioni di volontariato

  1. Il Servizio nel promuovere la raccolta differenziata, si avvale anche delle associazioni ambientaliste operanti nel territorio comunale e delle organizzazioni di volontariato, iscritte nel registro di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
  2. Le associazioni e le organizzazioni di cui al precedente comma possono contribuire alla raccolta di frazioni di rifiuti urbani nonché organizzare operazioni di informazione e di sensibilizzazione degli utenti rivolte in particolar modo alla raccolta differenziata e in generale alla tutela ambientale.

Art. 25
Coinvolgimento degli utenti

  1. Per una migliore gestione dei rifiuti, il Servizio adotta ogni misura atta al coinvolgimento attivo degli utenti in tutte le fasi della gestione stessa,

Art. 26
Norma transitoria

  1. La raccolta differenziata disciplinata dalle disposizioni di cui al presente Capo è introdotta gradualmente nel corso di quattro anni solari successivi dalla data di esecutività del presente regolamento, sulla base di programmi annuali che prevedano:
    1. i materiali che si intende raccogliere in maniera separata;
    2. le zone in cui effettuare la raccolta differenziata;
    3. i costi di investimento e di gestione, in modo da iscrivere i relativi importi nel bilancio comunale;
    4. i possibili rientri economici derivanti dalla commercializzazione dei rifiuti recuperati e/o le economie registrabili nella gestione dei rifiuti in generale.

CAPO III - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 27
Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani esterni

  1. Il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani esterni è organizzalo attraverso l'installazione di cestini stradali a distanza non superiore di 1OO metri e mediante lo spazzamento del suolo pubblico e di quello soggetto a servitù di pubblico transito o di uso pubblico, nei centri abitati, nelle frazioni e nei nuclei urbani perimetrali all'interno delle zone in cui è prevista la raccolta obbligatoria dei rifiuti urbani interni.

Art. 28
Modalità di espletamento del servizio

  1. All'interno delle zone indicale nell'articolo precedente, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili:
    1. le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali;
    2. le piazze;
    3. i marciapiedi;
    4. le aiuole spartitraffico e le aree dì corredo alle strade, ivi comprese le scarpate;
    5. i percorsi pedonali anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;
    6. le aiuole, i giardini e le aree verdi, ad esclusione dei parchi urbani qualora dotati di servizio proprio di nettezza urbana.
  2. La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati con interventi:
    1. giornalieri, da effettuarsi tutti i giorni feriali su un turno di lavoro lungo le strade del centro cittadino;
    2. a giorni alterni, da effettuarsi nei giorni feriali su un turno di lavoro nelle seguenti zone: Contrada Impresa. Loc. S.Angelo, Loc. Pantano, Loc. Petrosa ed altre località periferiche.
  3. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.
  4. I mezzi meccanici utilizzali devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.
  5. Le operazioni di spazzatura nelle varie zone devono essere svolte nelle seguenti fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare: dalle ore 5 alle ore 9 per il primo turno e dalle ore 14 alle ore 16 per il secondo.
  6. Gli involucri contenenti la spazzatura devono essere depositati, a cura degli operatori, nei contenitori per rifiuti solidi urbani più prossimi.

Art. 29
Cestini stradali

  1. Nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il Servizio provvede alla istallazione, alla manutenzione e alla sostituzione dei cestini stradali per carta e prodotti similari.
  2. I cestini stradali vengono svuotati dagli operatori addetti allo spazzamento stradale con periodicità stabilita per ciascuna zona interessata.
  3. E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani interni e quelli ingombranti.

Art. 30
Spazzamento delle foglie

  1. Lo spazzamento delle foglie viene eseguito nelle superfici delle strade, piazze e viali circoscritti da alberature pubbliche, ricadenti nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento.
  2. Lo spazzamento delle foglie viene eseguita dagli operatori addetti allo spazzamento.
  3. Il fogliame raccolto deve essere conferito direttamente nei cassonetti e caricato su appositi automezzi per il trasporto ai luogo dello smaltimento.

Art. 31
Pulizia delle aree private

  1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato, i terreni non edificati devono essere tenuti puliti dai rispettivi proprietari o conduttori.
  2. In caso di inadempienza, il Sindaco con propria ordinanza intima la pulizia delle aree o fabbricati. Nel caso di ulteriore inosservanza, il Servizio provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o conduttori.

CAPO IV - SERVIZI ACCESSOR1

Art. 32
Lavaggio e disinfezione delle strade

  1. II servizio dì lavaggio e/o disinfezione delle strade, delle piazze e dei viali, ricadenti nel centro urbano e in tutte le zone dove è previsto lo spazzamento deve essere eseguito a giorni alterni o con diversa cadenza nel periodo 1/6 al 30/9 esclusi i giorni l'estivi.
  2. II servizio di lavaggio e/o disinfezione deve comunque essere eseguito in caso di necessità dovute a particolari fatti o eventi programmati o imprevisti.
  3. Le operazioni necessarie devono essere effettuale con l'impiego di appositi automezzi dotati di cisterna per l'acqua, di contenitori per i disinfettanti, di pompe adeguate, di spruzzatori e di ogni altro strumento idoneo al più efficace e funzionale svolgimento del servizio stesso.
  4. Nel corso dello svolgimento delle operazioni, gli automezzi di cui al comma precedente devono osservare un'andatura non superiore ai 10 Km/h, in modo da spargere uniformemente acqua e/o liquido disinfettante su tutta la superficie interessata.

Art. 33
Pulizia e disinfezione delle fontane degli orinatoi e delle caditoie stradali

  1. Il Servizio assicura la pulizia di fontane, fontanelle, orinatoi pubblici stradali, e anche la pulizia e la disinfezione dei fori delle caditoie stradali semplici e a sifone, compresi i sottostanti pozzetti, ricadenti nel perimetro in cui è istituito il servizio di spazzamento.
  2. La pulizia delle fontane e delle fontanelle deve essere eseguita in ottemperanza alle prescrizioni definite per ognuna di esse da appositi ordini dì servizio del funzionario responsabile o nei capitolati d'oneri se la gestione del servizio è data in concessione, in relazione ai materiali costituenti e al loro stato d'uso e di conservazione.
  3. La pulizia degli orinatoi deve interessare anche i ripari metallici o in pietra o in altri materiali collocati nei fianchi, ai muri e al perimetro, eventualmente imbrattati per uso improprio degli stessi. Gli orinatoi devono, inoltre, essere disinfettati, ciascuno, almeno ogni 15 giorni.
  4. La pulizia delle caditoie stradali è effettuata in base ad un programma, in modo da assicurare almeno due interventi per ognuna nell'arco di un anno, salva la esigenza di interventi più ravvicinati in caso di necessità.

Art. 34
Pulizia dei locali e delle aree pubbliche comprese quelle adibite a
mercati, pubblici esercizi e manifestazioni pubbliche

  1. I titolari di licenza di commercio su aree pubbliche devono mantenere puliti i propri posteggi, raccogliere i rifiuti prodotti e conferirli nei contenitori predisposti dal Servizio.
  2. I soggetti promotori di qualsiasi iniziativa pubblica sono tenuti a garantire la pulizia delle aree impegnate per le manifestazioni, sia direttamente, sia tramite una convenzione col Servizio.
  3. I gestori dì esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico devono provvedere alla pulizia delle aree e degli spazi stessi, per tutto il periodo di decorrenza della concessione.
  4. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere pulite dagli occupanti, ovvero dal Servizio tramite apposita convenzione.
  5. Il proprietario e il costruttore hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia delle aree pubbliche e delle strade in caso di lavori riguardanti fabbricati.
  6. In caso di carico e scarico materiali, chi effettua tali operazioni e il soggetto per cui tali operazioni sono svolte, hanno l'obbligo di pulire l'area pubblica dai rifiuti eventualmente formatisi. in caso di inosservanza, lo spazzamento è effettuato dal Servizio che può rivalersi sui responsabili

Art. 35
Sgombero della neve

  1. In caso del verificarsi di nevicate, il Servizio provvede allo sgombero immediato della neve dalle strade carreggiabili e pedonali, in modo da garantire la circolazione veicolare e pedonale almeno nei punti di maggior transito, quali ospedali, scuole, uffici e servizi pubblici.
  2. Il Servizio provvede altresì allo spargimento di breccia e/o di miscele crioidratiche ove il suolo si rendesse sdrucciolevole per la presenza di ghiaccio.

TITOLO III
ZONE CON INSEDIAMENTI SPARSI

Art. 36
Insediamenti sparsi

  1. Per insediamenti sparsi si intendono gli edifici sparsi adibiti a residenza principale, secondaria o sede di attività e servizi unitamente alle relative aree scoperte di pertinenza.
  2. Il servizio estende il regime di privativa della raccolta dei rifiuti solidi urbani interni anche nelle zone con insediamenti sparsi. In dette zone gli occupanti o detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti interni o equiparati come precisato nell'art. 41.

CAPO I - ZONE CON REGIME DI PRIVATIVA

Art. 37
Raccolta dei rifiuti

  1. I rifiuti urbani interni prodotti negli insediamenti sparsi di cui al comma 3 del precedente articolo sono conferiti dai produttori osservando le modalità di cui all'art. 15 del presente regolamento.
  2. Per la raccolta sono usati contenitori del tipo cassonetti e/o trespoli reggisacco, aventi le caratteristiche tecniche indicate ai precedenti art. 11 e 12.
  3. I contenitori sono sistemati in apposite aree di alloggiamento, individuate in modo da non ostacolare il passaggio veicolare e pedonale. Essi vengono allocati in ragione del numero degli insediamenti sparsi esistenti e delle tipologie di rifiuti prodotti, e comunque in modo che ogni insediamento abbia un contenitore ad una distanza massima dì 300 metri.
  4. Lo svuotamento dei contenitori è effettuato due volte alla settimana.
  5. Il lavaggio e la disinfezione dei contenitori sono effettuati a cura del Servizio almeno due volte al mese.
  6. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si fa riferimento alle disposizioni previste per la raccolta dei rifiuti urbani prodotti all'interno dei centri abitati.

Art. 38
Raccolta differenziata

  1. Le frazioni di rifiuti per i quali è attuata la raccolta differenziata sono conferiti nei contenitori specifici predisposti dal Servizio.
  2. Ai fini di cui al presente articolo, il Servizio può installare uno o più contenitori previsti dal precedente Capo II del Titolo II nei pressi degli insediamenti sparsi, qualora la quantità e la qualità dei rifiuti ivi prodotti renda tecnicamente ed economicamente vantaggiosa la scelta.

Art. 39
Spazzamento

  1. Lo spazzamento delle strade comprese nelle zone di cui al presente Capo è effettuato dagli operatori del Servizio almeno una volta al mese o con frequenza diversa, con le modalità stabilite nel precedente art. 28.
  2. Contestualmente allo spazzamento, sono espletati i servizi accessori previsti al precedente Capo IV del Titolo II.

Art. 40
Trasporto

  1. I rifiuti sono trasportati mediante i normali automezzi previsti per i rifiuti urbani interni.
  2. Nell'ambito delle zone di cui al presente Capo il Servizio può individuare delle stazioni di trasferenza.

CAPO II - INSEDIAMENTI SPARSI

Art. 41
Conferimento dei rifiuti

  1. Nelle zone costituite da insediamenti sparsi i produttori debbono conferire i rifiuti urbani, comprese le frazioni previste per la raccolta differenziata, in uno dei contenitori più prossimi sistemato all'interno della zona interessata;
  2. Le modalità di conferimento sono le stesse previste per i rifiuti urbani interni.
  3. Per gli insediamenti: commerciali; alberghieri; turistico ricettivi e produttivi integrati, quando la raccolta dei rifiuti solidi urbani non viene effettuata in regime di privativa, nelle zone individuate con delibera della Giunta Comunale la tassa è dovuta nella misura prevista dal regolamento '"applicazione tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni", con l'obbligo, da parte dei produttori, del conferimento dei rifiuti medesimi in discarica.

Art. 42
Spazzamento

  1. Nelle zone di cui al presente Capo il Servizio non espleta lo spazzamelo delle strade e i servizi accessori.
  2. I proprietari e/o conduttori degli insediamenti sparsi possono richiedere al Servizio lo spazzamento delle strade e gli altri servizi accessori, nel cui caso le spese previamente comunicate, sono a carico dei richiedenti.

CAPO III - ATTIVITÀ STAGIONALI

Art. 43
Attività stagionali

  1. Nelle zone costituite da arenili utilizzati per la balneazione, normalmente escluse dal servizio di raccolta dei rifiuti interni, la raccolta dei medesimi viene effettuata nei soli mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre.

Art. 44
Modalità del servizio

  1. Almeno quindici giorni prima dell'inizio della stagione, il Servizio provvede a fornire le zone interessate dei contenitori previsti dal presente regolamento per la raccolta dei rifiuti urbani interni.
  2. I contenitori sono sistemati, su apposite aree allestite, in quantità idonea a far fronte alla richiesta degli utenti che si prevede possano affluire.
  3. In ogni area allestita sono sistemati, possibilmente, uno o più contenitori per la raccolta differenziata. Tali contenitori possono essere allocati anche in prossimità di centri aggregativi, ristoranti, parcheggi ecc.

Art. 45
Rinvio

  1. Per quanto concerne le modalità di conferimento, lo spazzamento, il trasporto, si applicano le disposizioni contenute nel Titolo II del presente regolamento.

TITOLO IV
ALTRI TIPI DI RIFIUTI

Art. 46
Rifiuti ospedalieri

  1. I rifiuti ospedalieri, esclusi quelli da qualificare come assimilati ai rifiuti solidi urbani per effetto del Decreto del Ministro dell'Ambiente d'intesa con il Ministro della Sanità, previsto dall'art. 1, comma 2 quater, del D.L. 14 dicembre 1988 n. 527 convertito in L. 10 febbraio 1989 n 45, devono essere smaltiti mediante termodistruzione presso impianti autorizzati.
  2. E' consentilo il loro stoccaggio provvisorio per un periodo massimo di 48 ore, in ambiente chiuso, inaccessibile ad uomini ed animali, situato all'interno dell'istituto.
  3. II trasporto dei rifiuti deve essere effettuato a mezzo dì veicoli adibiti esclusivamente a tale attività, dotati di cassone chiuso in modo da evitare ogni possibile dispersione, realizzato in materiale lavabile e impermeabilizzato. E' vietata l'apertura dei contenitori nel corso della raccolta e del trasporto.

Art. 47
Rifiuti cimiteriali

  1. I rifiuti prodotti all'interno del cimitero derivano da:
    1. ordinaria attività cimiteriale;
    2. esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
    3. esumazioni ed estumulazioni straordinarie.
    4. cremazioni.
  2. Ai sensi dell'art. 85, comma 2, del DPR 10 settembre 1990, n. 285, tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale di cui alle precedenti lettere b, c, d, sono equiparati a rifiuti speciali.
  3. I rifiuti di cui alla lett. a. del comma 1 sono considerati urbani a tutti gli effetti, e devono essere stoccati in cassonetti per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi, in particolare, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami e materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.
  4. I rifiuti di cui alla lett. b. del precedente comma 1, quali i resti lignei e i resti di indumenti del feretro, devono essere raccolti separatamente ed avviati all'incenerimento in impianto idoneo, oppure reinterrati e, solo in casi eccezionali, avviati in discarica di prima categoria previo benestare del responsabile sanitario che assiste le operazioni.
  5. I rifiuti di cui alla lett. c. del precedente comma 1 non possono essere avviati in discarica di prima categoria, ma esclusivamente alla termodistruzione, oppure al reinterro nello stesso cimitero.
  6. In ogni caso, i rifiuti metallici, le pellicole di zinco poste a protezione esterna del feretro destinato alla inumazione o alla cremazione, i rifiuti piombosi e simili, devono essere raccolti separatamente, opportunamente disinfettati e stoccati in appositi contenitori di materiale lavabile e impermeabile munito di coperchio, sistemati in apposito area o locale all'interno o all'esterno del cimitero.
  7. II trasporto dei rifiuti cimiteriali, ad esclusione di quelli assimilati agli urbani, deve avvenire con idoneo mezzo chiuso e con caratteristiche simili a quelli per i rifiuti ospedalieri. 1 mezzi ed i contenitori devono comunque essere puliti e disinfettati al termine del servizio ovvero al termine di ogni giornata di lavoro.
  8. La raccolta differenziata, lo stoccaggio provvisorio e ogni altro adempimento previsto dal presente articolo sono curati dal responsabile del servizio di custodia del cimitero previsto nell'art. 52 del citato DPR n. 285 del 1990.

Art. 48
Carogne

  1. I rifiuti abbandonati sulle strade, sulle aree pubbliche o privale ad uso pubblico, sulle rive dei fiumi, corsi d'acqua in genere, laghi, di qualunque natura essi siano, devono essere rimossi a cura del Servizio e avviati allo smaltimento in relazione alle loro caratteristiche.
  2. Le carogne di piccole dimensioni possono essere immesse direttamente nei contenitori dei rifiuti urbani, a condizione che il contenitore medesimo venga svuotato e avviato in discarica entro 24 ore dal rinvenimento della carogna.
  3. Le carogne di dimensioni maggiori, quali cani, suini, equini, devono essere prontamente allontanate dalle aree di rinvenimento e avviate alla termodistruzione o interrate in terreni preventivamente individuati dalla Amministrazione comunale, distanti da insediamenti civili almeno 200 metri.
  4. Qualora non sia possibile la termodistruzione o il reinterro, le carogne possono essere smaltite in discarica di prima categoria previa visita veterinaria, dalla quale risulti la esclusione di qualsiasi pericolo di trasmissione di malattie infettive.
  5. Nei casi di pericolo di malattia infettiva, le carogne sono comunque rimosse dal luogo di rinvenimento e smaltite secondo le modalità indicale dal veterinario che esegue l'ispezione, in osservanza alle norme contenute nel comma 2 dell'art. 3 dei Decreto Legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 e, eventualmente, del Decreto del Ministero della Sanità 26 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101.

Art. 49
Siringhe

  1. Il Servizio è tenuto ad effettuare la raccolta delle siringhe usate nelle zone ricomprese nel centro abitato.
  2. La raccolta delle siringhe è effettuata giornalmente tramite operatori addestrati, dotali di indumenti protettivi e di idonee attrezzature. In particolare, devono essere loro forniti guanti speciali a prova di taglio e perforazione, pinze con leva di comando, contenitore con chiusura ermetica.
  3. Le siringhe raccolte vengono trattale e smaltite con l'osservanza delle disposizioni per i rifiuti tossici e nocivi.

TITOLO V
TRASPORTO DEI RIFIUTI

Art. 50
Automezzi

  1. II trasporto dei rifiuti al luogo dello smaltimento e/o nella stazione di trasferenza è effettuato con automezzi speciali del tipo autocompattatori, dotati di idonei accorgimenti tecnici adatti al più funzionale espletamento del servizio, senza dispersione dei rifiuti ed emanazione di polveri o di cattivi odori.
  2. Per le zone del territorio comunale che non permettono il transito dì automezzi ingombranti, il Servizio utilizza automezzi di più modeste dimensioni, dotali, per quanto possibile, degli stessi accorgimenti tecnici di cui al comma precedente.
  3. Gli automezzi di cui ai commi precedenti sono autorizzati con ordinanza sindacale ad utilizzare corsie riservate, aree precluse alla circolazione veicolare, zone a traffico limitato.
  4. Con ordinanza del Sindaco possono essere disposti divieti di sosta o di fermata in prossimità dei contenitori di rifiuti, onde permetterne la raccolta. Tali divieti sono limitali agli orari stabiliti per la raccolta.

Art. 51
Stazioni di trasferenza

  1. Nel caso in cui siano adibiti al trasporto dei rifiuti automezzi di modeste dimensioni tali da non dare la compattazione dei rifiuti e garanzie di igienicità, anche in relazione alla notevole distanza dal centro dì smaltimento, il Servizio propone all'Amministrazione comunale l'utilizzo dì uno o più siti, pubblici o privati, nei quali i rifiuti vengano stoccati provvisoriamente in appositi containers, oppure riversati direttamente negli autocompattatori.
  2. Le stazioni di trasferenza sono dislocate sul territorio comunale in ragione degli automezzi impegnati e della quantità dei rifiuti raccolti.

TITOLO VI
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Art. 52
Modalità dello smaltimento

  1. Lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati conferiti al Servizio avviene a cura del Servizio stesso presso la discarica in esercizio nel Comune di Scalea:
  2. Il riciclaggio dei contenitori ed imballaggi per liquidi in vetro, metallo e plastica oggetto delta raccolta differenziata, avviene avvalendosi dell'opera dei consorzi obbligatori istituiti dall'art. 9 quater, comma 2, del D.L. 9 settembre 1988 n. 397 convertito in L. 9 novembre 1988 n. 475 a seguito di convenzioni aventi i contenuti indicati nell'art. 7, comma 2, del Decreto del Ministro dell'Ambiente 29 maggio 1991 pubblicalo nella Gazzella Ufficiale n. 136.

Art. 53
Discarica

  1. La discarica deve rispettare i requisiti minimali indicali al punto 4.2 della Delibera del Comitato.
  2. L'accesso alla discarica è consentito:
    1. al personale e ai mezzi del Servizio;
    2. al personale e ai mezzi di altri Comuni e/o Servizi eventualmente convenzionati;
    3. ai vettori autorizzati al trasporto di rifiuti speciali e tossico-nocivi;
    4. ai privati produttori che conferiscono rifiuti ingombranti;
    5. ai destinatari di ordinanze finalizzale alla rimozione di rifiuti su aree private.
  3. I conferitori dei rifiuti di cui ai punti b. d. ed e. del precedente comma devono attenersi agli orari e alle modalità stabilite dal Servizio.
  4. Il gestore della discarica è obbligato a tenere un registro di carico dei rifiuti.

TITOLO VII
NORME ATTE A GARANTIRE UN DISTINTO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E TOSSICI E NOCIVI

Art. 54
Gestione dei rifiuti speciali

  1. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Decreto 915, allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, anche tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, nei seguenti modi:
    1. procedere direttamente e previa autorizzazione regionale, nell'ambito dell'impresa, allo smaltimento dei rifiuti speciali, inclusi quelli tossici e nocivi, fornendo le informazioni di cui all'art. 11, comma 2, del Decreto 915;
    2. affidare a terzi, autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti, il trattamento dei rifiuti medesimi;
    3. conferire, nei limiti della capacità di trattamento, i rifiuti ai servizi pubblici integrativi eventualmente istituiti dal Comune, tramite apposita convenzione.
  2. La convenzione di cui al punto c) del precedente comma 1, deve contenere, tra l'altro. l'obbligo della raccolta differenziata ove tecnicamente possibile.
  3. Nel caso di smaltimento nell'ambito dell'impresa, questa deve ottenere l'apposita autorizzazione di cui all'art. 10 del Decreto 915, e deve fornire le informazioni di cui all'art. 11, comma 2, del medesimo Decreto.
  4. Lo stoccaggio dei rifiuti tossici e nocivi avviene con l'osservanza delle norme contenute nell'art. 15 del D.L. 6 maggio 1994 n. 279.

Art. 55
Obblighi dei produttori

  1. I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e tossico-nocivi devono tenere separati tali rifiuti dagli altri. Essi devono essere stoccati separatamente in appositi contenitori, in modo che si possa provvedere ad un loro adeguato e separato smaltimento.
  2. I contenitori devono avere chiusure ermetiche e devono essere sistemati in locali chiusi e asciutti.
  3. Addetti del Servizio svolgono ispezioni dei contenitori e dei locali almeno due volte l'anno.
  4. Lo smaltimento dei rifiuti di cui al presente articolo avviene in osservanza delle norme contenute nel Decreto 915 e relative norme tecniche applicative, nonché della legge n. 475 del 1988 nel testo vigente.

Art. 56
Smaltimento dei veicoli a motore, rimorchi e simili

  1. Ai sensi dell'art. 15 del Decreto 915, i veicoli a motore, i rimorchi e simili devono essere conferiti obbligatoriamente agli appositi centri di raccolta autorizzati, il cui gestore deve corrispondere al proprietario del veicolo conferito il prezzo ragguagliato al suo valore commerciale.
  2. In ogni caso, il detentore deve immediatamente estrarre dal veicolo la batteria, che è stoccata provvisoriamente in area asciutta, quindi smaltita attraverso il consorzio obbligatorio previsto dall'art. 9 quinques del D.L. 9 settembre 1988 n. 397 convertito in L. 8 novembre 1988 n. 475.
  3. I rifiuti contemplati nel presente articolo non possono essere depositati, senza autorizzazione, nemmeno sul suolo privato.

Art. 57
Fanghi di depurazione

  1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Decreto 915, i residui dell'attivìtà di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti di cui all'art. 2, comma 4. n. 5), del medesimo Decreto, sono smaltiti obbligatoriamente dal Comune qualora derivino dalla depurazione di acque dì scarico urbane o dallo smaltimento dei rifiuti urbani.
  2. I fanghi di cui al presente articolo sono smaltiti in discarica controllata.

TITOLO VIII
PRINCIPI SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO

Art. 58
Principi fondamentali

  1. La gestione del servizio di nettezza urbana si conforma ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43.
  2. In particolare, la gestione del servizio deve:
    1. essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;
    2. garantire parità dì trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
    3. ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
    4. garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
    5. garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio, ai sensi del Capo III della legge 8 giugno 1990, n. 142. e della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 59
Standard di qualità e quantità del servizio

  1. Gli standard generali e specifici di qualità e quantità del servizio sono stabiliti dal Consiglio comunale sulla base dei principi indicati all'articolo precedente e dei seguenti fattori:
    1. continuità e regolarità nell'erogazione del servizio;
    2. completezza e accessibilità dell'informazione all'utente;
    3. termine massimo dì risposta ai reclami;
    4. sicurezza degli impianti;
    5. rumorosità dei mezzi impiegati;
    6. numero del personale addetto;
    7. conformazione urbanistica e orografica delle zone interessate dal servizio;
    8. caratteristiche delle zone industriali e artigianali;
    9. densità media della popolazione;
    10. densità media di uffici e servizi;
    11. altri, in corrispondenza delle caratteristiche peculiari del Comune.
  2. Con l'indicazione degli standard di cui al comma precedente sono indicati anche i metodi per la comparazione tra obiettivi e risultati e gli indici per la loro verifica.
  3. Per la verifica dei risultati e della gestione complessiva del servizio, il Comune usufruisce del servizio di controllo interno, istituito ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 6 del d.lgs. 18 novembre 1993, n. 470.
  4. Gli standard sono aggiornati dì regola entro il mese di maggio di ogni anno, anche sulla base delle indicazioni contenute nella relazione consuntiva predisposta dalla Giunta comunale entro il 31 marzo.

Art. 60
Informazioni e comunicazioni all'utente

  1. Il Servizio garantisce la più ampia e immediata informazione agli utenti tramite la struttura organizzativa responsabile del servizio e tramite l'ufficio per le relazioni con il pubblico, istituito ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993. n. 29, sostituito dall'art, 7 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546.
  2. La struttura organizzativa e l'ufficio di cui al comma precedente ricevono i reclami e le proposte dei cittadini, provvedendo entro 30 giorni a fornire risposta al richiedente ovvero consegnando tempestivamente agli uffici competenti le segnalazioni ricevute.
  3. Il Servizio, anche con l'apporto delle associazioni ambientaliste e culturali, della scuola e di esperti interni ed esterni, attua programmi di educazione e di comunicazione ambientale per garantire la partecipazione degli utenti, per far crescere una consapevolezza diffusa sull'ambiente, per ottenere la piena collaborazione dei cittadini nella gestione dei rifiuti e in generale nella conservazione dell'ambiente.
  4. Il Comune, anche tramite campionamenti statistici, provvede periodicamente a raccogliere i giudizi e le proposte dei cittadini riguardo la qualità del servizio dì nettezza urbana.

TITOLO IX
GESTIONE DEL SERVIZIO TRAMITE TERZI

Art. 61
Espletamento del servizio mediante concessione

  1. Qualora sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale debitamente motivale nella delibera consiliare, la gestione del servizio può essere affidata a terzi, totalmente o parzialmente, ai sensi dell'art. 22, comma 2, lett. b), della legge 8 giugno 1990, n. 142.
  2. I soggetti affidatari dell'intero o di parte del servizio debbono essere enti o imprese specializzale nella gestione dei rifiuti ed iscritte all'Albo nazionale di cui all'art. 10 dei Decreto legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni in Legge 29 ottobre 1987, n. 441.
  3. L'atto di concessione deve tra l'altro contenere:
    1. la previsione dell'esercizio della facoltà di riscatto da parte del Comune;
    2. l'obbligo della regolare manutenzione degli impianti per l'intero periodo della concessione;
    3. l'obbligo della rigorosa osservanza delle tariffe stabilite;
    4. le modalità della vigilanza sul servizio;
    5. il canone dovuto per la concessione, ovvero la partecipazione del Comune agli utili d'impresa;
    6. i corrispettivi dovuti al concessionario per gli immobili e per gli impianti eventualmente ceduti dal Comune;
    7. le modalità per l'esercizio del diritto di devoluzione, ossia del trasferimento al Comune, alla scadenza del contratto, degli immobili, degli impianti e delle relative pertinenze;
    8. le penalità per l'inosservanza degli obblighi contrattuali;
    9. i casi di decadenza e di revoca.
    10. l'obbligo del rispetto dei principi fondamentali e degli standard fissati ai sensi dei precedenti art. 58 e 59, nonché delle norme contenute nell'art. 60.
  4. Ogni altro profilo dei rapporti tra Comune e concessionario sono regolati dall'apposito capitolato.

Art. 62
Sanzioni

  1. Le sanzioni amministrative di cui al comma precedente sono determinate ai sensi degli art. 106 e seguenti del Testo Unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio Decreto 3 marzo 1934, n. 383.
  2. Le sanzioni amministrative sono stabilite negli ammontari minimi e massimi con apposita delibera della Giunta comunale, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

TITOLO 10
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 63

  1. La sorveglianza del servizio di smaltimento dei Rifiuti Urbani è affidata all'Ufficio di Polizia Municipale.
  2. Tale attività sarà svolta sotto la vigilanza dell'Ufficio comunale di Igiene per quanto attiene all'aspetto Igienico Sanitario.
  3. Le eventuali richieste di prestazioni da parte del personale addetto, i reclami in ordine a disservizi e disfunzioni devono essere rivolti al predetto Ufficio di Polizia Urbana che eseguirà, ove necessario, gli accertamenti del caso ed adotterà gli opportuni provvedimenti.

Art. 64

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni di rito e ad esecuzione avvenuta delle procedure di pubblicazione.