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COMUNE DI SCALEA

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 1
Disciplina del servizio

II servizio di autonoleggio con conducente istituito in questo Comune da svolgere con l'impiego di autoveicoli espressamente immatricolati per il servizio, è disciplinato dal Codice della Strada vigente nonché dalle altre disposizioni nella materia in vigore, oltre che dal presente regolamento.

Art. 2
Determinazione del numero, tipo e caratteristiche degli autoveicoli da ammettere al servizio

II numero, il tipo e le caratteristiche degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente vengono fissati con deliberazione della Giunta Comunale e possono essere eventualmente ripartiti fra le Frazioni e Sobborghi del Comune.

Art. 3
Richiesta di licenza

La licenza comunale di esercizio, necessaria per svolgere il servizio di noleggio autoveicoli con conducente, deve essere chiesta con apposita istanza in bollo diretta al Sindaco.
Nella istanza, oltre le generalità, il richiedente deve specificare il numero, il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio e la eventuale ubicazione della rimessa.

Art. 4
Documentazione

II richiedente, una volta dichiarato assegnatario della licenza, dovrà produrre i documenti seguenti:

  1. licenza ottenuta a norma dell'articolo 86 del T.U. della legge di Pubbli ea Sicurezza, nei soli casi previsti;
  2. certificazione di essere provvisto di mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio;
  3. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato per l'attività dei trasporti o certificato d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, ai sensi della legge n. 860 del 25.7.56
  4. certificato di cittadinanza italiana;
  5. certificato di residenza nel Comune;
  6. certificato di buona condotta di data non anteriore a tre mesi;
  7. dichiarazione di impegno a non svolgere altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
  8. dichiarazione di non essere affetto da malattia deturpante o contagiosa o da altra malattia che impedisca l'esercizio del servizio;
  9. documentazione di eventuali titoli di preferenza o di precedenza stabiliti dall'articolo 5 successivo.

L'interessato può sostituire le certificazioni di cui ai punti 4, 5 ed 6 del comma precedente con dichiarazione resa sotto la propria responsabilità ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 15 del 04/01/1968.

Art. 5
Titoli preferenziali

Nell'assegnazione delle licenze di esercizio costituiscono titoli preferenziali:

  1. aver svolto l'attività di noleggio con conducente o di servizio pubblico da piazza come autista dipendente da titolare di licenza comunale valida per 1'esercizio dei rispettivi servizi;
  2. essere stato conducente di vettura da piazza ippotrainata;
  3. essere in possesso di titoli stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge per l'assunzione agli impieghi pubblici.

Nel caso di parità di titoli, l'assegnazione della licenza viene fatta tenendo conto della data della istanza o di altri elementi utili allo scopo

Art. 6
Assegnazione della licenza

La licenza viene assegnata dal Sindaco o Assessore Delegato, sentito ove occorra, il preventivo parere delle organizzazioni di categoria ed in ogni caso previa relazione del Responsabile del Servizio.
Nel caso di più richiedenti, l'assegnazione della licenza viene fatta in base ad una regolare graduatoria predisposta, previa comparazione delle istanze,tenendo conto anche delle disposizioni di cui all'articolo 5 precedente.

Art. 7
Rilascio della licenza

La licenza di esercizio è rilasciata in bollo dal Sindaco, in esecuzione della deliberazione Giuntale prevista all'articolo 6 precedente, per ogni autoveicolo ammesso al servizio.

Art. 8
Durata della licenza

La licenza di esercitare ha durata di anni 5 (cinque) fatti salvi i casi di ritiro prima della scadenza, secondo quanto disposto all'articolo 10 successivo.

Art. 9
Trasferibilità della licenza

La licenza di esercizio non può essere trasferita senza l'assenso del Sindaco o Assessore Delegato, il quale vi provvede con propria deliberazione, conformemente alle norme di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente regolamento.
La trasferibilità della licenza è ammessa, sussistendo tutte le condizioni di legge ed il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento da parte del subentrante, per atto tra vivi od a causa di morte. In caso di morte del titolare della licenza, la voltura della stessa è accordata ad uno degli eredi legittimi o testamentari che ne faccia richiesta entro sei mesi dal decesso, documentando il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, secondo l'ordine di precedenza seguente:

  1. coniuge superstite;
  2. figlio o figlia;

Art. 10
Parziale ritiro delle licenze

Le licenze di esercizio possono essere parzialmente ritirate, con le modalità e per il numero da stabilirsi dalla Giunta Comunale, quando si renda necessario trasformare il servizio o per altre motivazioni di pubblico interesse.
Nel caso di riduzione del numero degli autoveicoli del servizio di noleggio con conducente, dovrà tenersi conto dei criteri stabiliti con provvedimento della Giunta Comunale sentite, ove occorra, le organizzazioni di categoria ed in ogni caso previa relazione del responsabile del servizio.

Art. 11
Sospensione della licenza

La licenza di esercizio può essere sospesa, per un periodo non superiore a mesi 3 (tre), nei casi di infrazione non passibile di revoca, derivante da sanzioni adottate dall'Autorità di P.S. o da ripetute violazioni alle norme del presente regolamento.
La sospensione viene adottata dal Sindaco o Assessore delegato sentite, ove occorra, le organizzazioni di categoria ed in ogni caso previa relazione del Responsabile del Servizio.

Art. 12
Revoca della licenza

La licenza di esercizio viene revocata dal Sindaco o Assessore delegato sentite, ove occorra, le organizzazioni di categoria, ed in ogni caso previa relazione del Responsabile del Servizio, nei casi seguenti:

  1. quando venga a mancare nel titolare qualcuno dei requisiti previsti per svolgere l'esercizio del noleggio;
  2. quando l'attività viene esercitata da altri che non sia il titolare della licenza senza autorizzazione del Comune;
  3. quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per 1*esercizio del noleggio, nonostante i richiami e le diffide;
  4. quando il titolare della licenza (o i suoi dipendenti) abbia svolto l'attività per favorire l'elusione di qualsiasi legge di ordine civile, tributario, sanitario e penale;
  5. quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi, a pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi;
  6. quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidiva in violazioni varie del presente regolamento;
  7. quando sia stato trasferito il domicilio in altro Comune od intrapreso altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
  8. quando sia intervenuta grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'attività di noleggio.

Art. 13
Decadenza della licenza

La licenza di esercizio viene dichiarata decaduta senz'altro con deliberazione Giuntale nei casi seguenti:

  1. per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito nell'atto di notifica dell'assegnazione della licenza, secondo quanto previsto all'articolo 17 successivo;
  2. per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della medesima;
  3. per interruzione del servizio per un periodo superiore a mesi 7 (sette) a meno che tale interruzione non sia dovuta a comprovata contrazione del traffico;
  4. per fallimento del titolare della licenza;
  5. per cessione della proprietà dell'autoveicolo adibito al servizio;
  6. per morte del titolare, salvo quanto disposto all'articolo 9 precedente

Art. 14
Verifica e revisione degli autoveicoli

Gli autoveicoli sono sottoposti, prima dell'ammissione al servizio e poi una volta all'anno, a verifica da parte di una Commissione nominata dalla Giunta Comunale,
Le verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico essendo questi riservati, ai termini del Codice della Strada vigente, agli Uffici provinciali della Motorizzazione Civile.
Ogni qualvolta la Commissione ritenga che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione dovrà informarne il Sindaco per la denuncia al competente Ufficio della Motorizzazione Civile, agli effetti delle relative disposizioni del ripetuto Codice della Strada.
Ove invece l'autoveicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato dì conservazione e di decoro e qualora il titolare della licenza non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso entro un termine da fissare caso per caso, sarà provveduto alla revoca della licenza, ai sensi del secondo comma punto 3 dell'articolo 12 precedente.

Art. 15
Contachilometri

Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente debbono essere muniti di apparecchio contachilometri con graduazione progressiva e sul quale il Comune, in qualsiasi momento, può esercitare il diritto di controllo.

Art. 16
Ammissione e sostituzione degli autoveicoli

Non è consentito svolgere il servizio senza il nulla osta dell'Assessorato regionale ai trasporti, necessario per sottoporre a collaudo l'autoveicolo che si intende adibire al servizio stesso.
Parimenti, non è consentita la sostituzione dell'autoveicolo impiegato nel servizio senza il nulla osta regionale ed il collaudo di cui al comma precedente.
Il nulla osta regionale predetto è concesso sulla base del benestare preventivo rilasciato dal Sindaco.

Art. 17
Inizio del servizio

L'assegnatario della licenza comunale di esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio entro 30 (trenta) giorni dalla data di rilascio della licenza stessa.
Detto termine può essere prorogato massimo per altri 15 (quindici) giorni, ove l'interessato dimostri di non avere la disponibilità dell'autoveicolo per causa forza maggiore.
L'interessato dovrà, comunque, dimostrare di aver provveduto alla ordinazione dell'autoveicolo entro 10 (dieci) giorni dalla data di notifica della licenza.

Art. 18
Tariffe

Con deliberazione della Giunta municipale, da sottoporre alla approvazione dell'Autorità tutoria regionale, sono fissate le tariffe minime e massime da praticare nel servizio, tenendo conto sia della potenza e del tipo dell'autoveicolo, sia del chilometraggio del servizio commissionato e sia delle eventuali qualità particolari del servizio medesimo.
I titolari delle licenze di esercizio del servizio di noleggio con conducente hanno l'obbligo di tenere le tariffe costantemente esposte nelle loro rimesse ed esibirle a richiesta dell'utenza a bordo dell'autoveicolo, nonché di renderle note anche agli alberghi, pensioni ed agenzie di viaggio.

Art. 19
Facoltà per le autovetture di stazionare su aree pubbliche

Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente sono autorizzate a stazionare sulle aree pubbliche allo scopo di effettuare anche servizio da piazza, essendo questo Comune incluso, in conformità del disposto dell'articolo 105 del T.U. n. 1740/1933; tra quelli di minore importanza.
Le località dì stazionamento sono le seguenti:

  1. Piazzale PIETRO NENNI (Stazione F.S.);
  2. Piazza GREGORIO CALOPRESE.

Art. 20
Sospensione della corsa

Qualora per avaria all'autoveicolo o per altri casi di forza maggiore la corsa debba essere sospesa, i passeggeri hanno diritto di abbandonarlo pagando solo l'importo corrispondente al percorso segnato dal contachilometri o la quota proporzionale a quella convenuta.

Art. 21
Disponibilità dell'autoveicolo noleggiato

Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendano disporre ulteriormente dell'autoveicolo noleggiato, il conducente può concordare la somma da pagarsi per il tempo di attesa.

Art. 22
Responsabilità nell'esercizio

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente e sia indirettamente, in dipendenza o connessione al rilancio ed all'esercizio della licenza, fa carico esclusivamente ed interamente al titolare della licenza stessa, rimanendo sempre ed in tutti i casi completamente escluso il Comune.
Nei casi in cui sia stata consentita dal Comune la gestione del servizio a mezzo di autisti a questi ultimi conducenti degli autoveicoli fanno carico le responsabilità personali di carattere penale e civile, agli stessi derivanti dalla qualifica di dipendenti rivestita.

Art. 23
Obblighi

I conducenti degli autoveicoli di noleggio, nell'espletamento del servizio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso. In particolare è fatto obbligo di:

  1. custodire costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività del noleggio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
  2. segnalare tempestivamente al competente Ufficio comunale il cambiamento di domicilio nel Comune, ovvero della rimessa;
  3. presentarsi regolarmente alle verifiche di cui all'articolo 14 precedente e di attenersi alle prescrizioni imposte dal Comune a seguito delle verifiche stesse;
  4. osservare le tariffe comunali ed assolvere gli altri obblighi inerenti le tariffe stesse e di cui all'articolo 18 precedente;
  5. curare che il contachilometri funzioni regolarmente;
  6. compiere i servizi chiesti dagli Agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
  7. visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e, nel caso di reperimento di oggetto dimenticato dall'utente, depositarlo all'Ufficio di Polizia municipale al più presto per agevolarle la restituzione al legittimo proprietario;
  8. tenere a bordo dell'autoveicolo ed esibire a richiesta, copia del presente regolamento.

Art. 24
Divieti

Ai conducenti degli autoveicoli di noleggio con conducente è fatto divieto di:

  1. procacciarsi il noleggio con stabilità e continuità al di fuori dell'ambito territoriale di questo Comune;
  2. esercitare servizi ad itinerari ed orari fissi, anche se sugli itinerari stessi non esistano autoservizi pubblici di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;
  3. ammettere sull'autoveicolo persone estranee a quelle che l'hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
  4. negare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti stabiliti nella carta di circolazione dell'autoveicolo;
  5. effettuare il trasporto di persone per un numero superiore a quello stabilito nella carta di circolazione dell'autoveicolo;
  6. portare animali propri nell'autoveicolo;
  7. deviare, di loro iniziativa, dal percorso più breve per recarsi nel luogo chiesto dal passeggero;
  8. chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalle tariffe comunali o di quella pattuita, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo.
  9. fermare l'autoveicolo ed interrompere il servizio, salvo richiesta del committente o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Art. 25
Sindacato regionale sulle deliberazioni comunali

Le deliberazioni della Giunta comunale relative al numero, tipo e caratteristiche degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente, nonché quelle concernenti eventuali modifiche al presente regolamento, debbono essere inviate, munite degli estremi di esecutività, alla Giunta regionale per il tramite dell'Assessorato regionale ai trasporti, ai fini dell'approvazione di merito, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni richiamate ai punti 2 e 3 dell'articolo 1 precedente.

Art. 26
Disposizioni finali

Per quanto non esplicitamente previsto negli articoli precedenti, si fa richiamo alle disposizioni del D.P.R. n. 393 del 15/06/1959 e successive modificazioni e agli articoli 105 e 113 del T.U. n. 1740 dell'8/12/1933, tuttora vigenti, alla legge comunale e provinciale e norme attinenti, agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazioni in materia e non siano in contrasto con le norme del presente regolamento.