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COMUNE DI SCALEA

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

 

INDICE

 

 

 

 

Titolo I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art.1

Definizioni

Pag. 3

Art.2

Ambito e scopo del Regolamento

Pag. 3

Art.3

Entrate tributarie comunali

Pag. 4

Art.4

Agevolazioni tributarie

Pag. 4

Art.5

Aliquote e tariffe

Pag. 4

Titolo II

 

ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

 

Capo 1°

GESTIONE DELLE ENTRATE

 

Art.6

Forma di gestione

Pag. 5

Art.7

Il funzionario responsabile

Pag. 5

Capo 2°

DENUNCE E CONTROLLI

Pag. 5

Art.8

Dichiarazione tributaria

Pag. 6

Art.9

Attività di controllo

Pag. 6

Art.10

Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

Pag. 7

Art.11

Rapporti con il contribuente

Pag. 7

Art.12

Diritto di interpello

Pag. 7

Capo 3°

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

 

Art.13

Avviso di accertamento

Pag. 8

Art.14

Notificazione a mezzo posta

Pag. 9

Art.15

Sanzioni

Pag. 9

Art.16

Compensazioni

Pag. 9

Capo 4°

CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

 

Art.17

Contenzioso tributario

Pag. 10

Art.18

L'autotutela

Pag. 10

Art.19

Accertamento con adesione

Pag. 11

Titolo III

 

RISCOSSIONI, RIMBORSI E TERMINI

 

Art.20

Riscossione

Pag. 12

Art.21

Sospensione e dilazione dei termini

Pag. 12

Art.22

Rimborsi

Pag. 13

Art.23

Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

Pag. 14

Art.24

Interessi

Pag. 14

Titolo IV

 

NORME FINALI

 

Art.25

Proroga automatica delle aliquote vigenti

Pag. 14

Art.26

Disposizioni finali

Pag. 14

 

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

 

Articolo 1 – Definizioni

 

1. Ai fini del presente Regolamento s'intende:

 

a) per "accertamento", il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;

 

b) per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni dal tributo previste dalla legge o dal regolamento;

 

c) per "dichiarazione", la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;

 

d) per "funzionario responsabile", il dipendente designato dal Sindaco quale responsabile della gestione del tributo;

 

e) per "Regolamento", il presente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

 

f) per "responsabile" del settore, del servizio, dell'ufficio, rispettivamente il dirigente, il funzionario, l'impiegato, cui risulta affidata, mediante Piano Esecutivo di Gestione - PEG, la responsabilità della gestione delle attività proprie del settore, servizio o ufficio comunale;

 

g) per "tributo", l'imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l'entrata avente natura tributaria.

 

Articolo 2 - Ambito e scopo del Regolamento

 

1. Il Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei tributi medesimi.

 

2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

 

3. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente Regolamento, continuano ad essere applicate.

 

4. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

 

Articolo 3 - Entrate tributarie comunali

 

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.

 

2. L'istituzione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari comporta l'automatica esclusione dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità.

 

Articolo 4 - Agevolazioni tributarie

 

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.

 

2. Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, per la cui applicazione non occorra una specifica norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva esclusione espressa dal Consiglio comunale nell'ipotesi in cui la legge non ne preveda l'obbligatorietà.

 

3. Il Consiglio Comunale con propria deliberazione può stabilire riduzioni dei tributi comunali per associazioni di promozione sociale, enti no profit, fondazioni, ONLUS, organizzazioni di volontariato e soggetti in particolari condizioni.

 

4. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dagli interessati (per le ONLUS dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle finanze) da presentarsi entro il 31 dicembre di ogni anno. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto già iscritto a ruolo.

 

5. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, l'esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena l'esclusione dell'agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

 

Articolo 5 - Aliquote e tariffe

 

1. Il Consiglio Comunale o la Giunta, a seconda delle proprie competenze, determina le aliquote e le tariffe delle entrate tributarie nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge.

 

2. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.

 

3. In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui al precedente comma, si intendono prorogate le aliquote e tariffe approvate o applicate per l'anno precedente.

Titolo II - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

 

Capo 1° - GESTIONE DELLE ENTRATE

 

Articolo 6 - Forma di gestione

 

1. Con deliberazione del Consiglio comunale è stabilita la forma di gestione del tributo in conformità a quanto disposto dall’art.52, comma 5, del D.Lgs. n. 446/97, privilegiando possibilmente la gestione diretta. Qualora risulti impossibile o economicamente svantaggiosa, prima di procedere all’affidamento della gestione a terzi, il Comune può valutare la possibilità di ricorrere alla gestione associata.

 

2. Non necessita nessuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire il tributo direttamente.

 

3. La forma di gestione prescelta per le entrate tributarie deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e collaborazione con i cittadini.

 

4. Per l’affidamento della gestione a terzi e al fine di favorire l’aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, il Comune può procedere mediante licitazione privata, invitando soltanto i concorrenti previamente riconosciuti idonei, in quanto in possesso dei requisiti tecnico - economici. Qualora i medesimi soggetti siano obbligati all’iscrizione all’albo istituto ai sensi dell’art.53 del D.Lgs. N. 446/97, dovranno darne prova con l’esibizione di apposito certificato rilasciato dal Ministero delle Finanze in data non anteriore a sei mesi da quella in cui si svolge la gara.

 

5. E’ consentito affidare, mediante convenzione, a soggetti, privati o pubblici, anche diversi da quelli indicati nell’art.52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 ovvero non iscritti all’albo di cui al precedente comma, l’attività di accertamento istruttorio, come definita dall’art.1, lettera a). Deve comunque darsi atto della capacità tecnica, finanziaria e morale dell’assegnatario, e la convenzione o capitolato deve indicare i criteri e le modalità di come dovrà essere effettuata l’attività suddetta, nonché i requisiti di capacità ed affidabilità del personale che il contraente intende impiegare.

 

7. L’affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

 

Articolo 7 - Il funzionario responsabile

 

1. Il funzionario responsabile del servizio tributi viene nominato dal Sindaco ai sensi dell’art.109 comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali. Il funzionario del servizio tributi perciò stesso diventa funzionario responsabile per ogni tributo di competenza del Comune.

 

2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:

 

a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;

 

b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;

 

c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;

 

d) dispone i rimborsi;

 

e) cura il contenzioso come disposto dall'articolo 15;

 

f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 16, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'articolo 17;

 

g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dal concessionario in merito all'applicazione dei tributi mentre, conformemente a quanto disposto dal capitolato d'oneri, per quanto riguarda i versamenti e gli aspetti contabili provvede il Servizio Bilancio tramite il Responsabile dell’area finanziaria;

 

h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.

 

3. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal responsabile del servizio cui appartiene l'ufficio tributario.

 

4. In caso di affidamento del servizio a soggetti terzi, le funzioni ed i poteri per l'esercizio delle attività di gestione delle entrate tributarie previste al comma 2 sono attribuiti al soggetto affidatario del servizio che acquista la qualifica di responsabile dell'entrata.

 

Capo 2° - DENUNCE E CONTROLLI

 

Articolo 8 - Dichiarazione tributaria

 

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabilite dalla legge o dal regolamento.

 

2. La dichiarazione, salvo i casi in cui è previsto l’uso di modelli ministeriali, deve essere redatta sui modelli predisposti dall’ufficio comunale.

 

Articolo 9 - Attività di controllo

 

1. L'ufficio comunale provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.

 

2. Spetta alla Giunta comunale, con l'approvazione del Piano esecutivo di gestione, decidere le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi.

 

3. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, dell'entità dell'evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.

 

4. Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il funzionario responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere provvedimento accertativo o sanzionatorio, se già non emesso o fatto, invita il contribuente a fornire chiarimenti e per informarlo degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.

 

5. Al personale addetto al servizio tributi possono essere attribuiti compensi incentivanti, avvalendosi della facoltà prevista dall'art.59, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 446/1997, ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune nonché per migliorarne l'efficienza e l'efficacia, determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996.

 

Articolo 10 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

 

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario o dal Concessionario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile informa, tramite il Segretario generale, la Conferenza dei Dirigenti che adotta i necessari provvedimenti.

 

2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per l'occupazione di aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario, con modalità da concordare. Ai medesimi uffici può essere richiesto di divulgare agli utenti che ai medesimi si rivolgono per quanto di loro competenza, note informative e questionari già predisposti dall’ufficio tributario.

 

Articolo 11 - Rapporti con il contribuente

 

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge.

 

Articolo 12 - Diritto di interpello

 

1. Il contribuente o chi per lui (centro di assistenza fiscale, consulente, ...ecc.) mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Servizio tributi in ordine alla interpretazione e alle modalità di applicazione di leggi e di atti aventi forza di legge, di atti deliberativi e di norme regolamentari.

 

2. Il funzionario responsabile, entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta, da comunicare al richiedente anche a mezzo posta. In caso di adempimento avente scadenza anticipata rispetto al termine suddetto, la risposta è data verbalmente, fatta salva la successiva comunicazione scritta. Eventuali atti di imposizione, emanati in difformità della risposta fornita senza che nel frattempo siano intervenute variazioni normative, sono da ritenersi nulli.

 

3. In caso di mancata risposta nei termini stabiliti nel comma precedente, nessuna sanzione potrà essere irrogata relativamente alla fattispecie oggetto dell'interpello.

 

4. In ogni caso, la risposta fornita al singolo contribuente ha valore unicamente nei confronti di quel contribuente e non può essere estesa ad altri casi.

 

5. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:

a) i dati identificativi del contribuente e della posizione contributiva interessata;

b) l'indicazione del luogo dove devono essere effettuate le comunicazioni;

c) l'indicazione puntuale delle questioni su cui si chiede il parere dell'amministrazione e l'esposizione del caso sollevato;

d) l'indicazione delle motivazioni di fatto e di diritto su cui si basa l'interpretazione prospettata dal richiedente;

e) copia di tutti i documenti di cui viene fatta menzione nella richiesta;

f) elenco della documentazione presentata;

g) sottoscrizione del richiedente o del suo rappresentante legale.

 

6. L'istanza di interpello deve essere presentata all'Amministrazione Comunale o suo delegato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante deposito presso l'Ufficio Protocollo dell'ente o del soggetto delegato.

 

7. La presentazione dell'istanza di interpello non ha alcun effetto sulle scadenze previste dalle disposizioni tributarie, anche se interessate dall'oggetto dell'istanza stessa.

 

Capo 3° - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

 

Articolo 13 - Avviso di accertamento

 

1. Mediante motivato avviso d'accertamento, il Comune:

 

a) procede alla rettifica delle dichiarazione incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti;

 

c) procede all'accertamento d'ufficio delle omessa dichiarazioni o degli omessi versamenti;

 

e) applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.

 

2. L'avviso d'accertamento rettifica o d’ufficio deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 D.Lgs.472/97.

 

3. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale e' possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità' amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui e' possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

 

4. Qualora la compilazione dell'avviso d'accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

 

Articolo 14 - Notificazione a mezzo posta

 

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio comunale con l'invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno.

 

2. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tal caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.

 

Articolo 15 - Sanzioni

 

1. Nel caso di inadempienza del contribuente in materia di tributi locali si applicano le sanzioni amministrative previste dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473 e successive modifiche ed integrazioni.

 

2. L’irrogazione delle sanzioni è demandata al funzionario responsabile della singola entrata ed è effettuata in rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472.

 

3. Le eventuali sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

 

Articolo 16 - Compensazione

 

1. I contribuenti possono compensare i propri crediti con gli importi dovuti al comune per qualsiasi tributo comunale.

 

2. Ai fini dell’applicazione del comma 1, il contribuente dovrà presentare al responsabile del tributo per il quale è dovuto il versamento apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all’obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L’istanza dovrà contenere, tra l’altro, l’indicazione esatta del credito e l’importo che si intende utilizzare per la compensazione.

 

3. L’istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.

4. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.

 

Capo 4° - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

 

Articolo 17 – Contenzioso tributario

 

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, il Comune favorisce, riconoscendone l'utilità, la gestione associata del contenzioso, promuovendola con altri Comuni mediante una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.

 

2. La costituzione in giudizio avviene nelle forme previste dallo Statuto Comunale o in mancanza dagli atti generali di programmazione della Giunta Comunale.

 

3. In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o dal suo delegato.

 

4. Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto nella costituzione in giudizio di cui al comma 2, il Comune è rappresentato dal funzionario responsabile; il quale, in caso di gestione associata del contenzioso di cui al comma 1, può farsi assistere dall'addetto della relativa struttura associativa.

 

5. In caso di affidamento all’esterno dei servizi è compito del soggetto affidatario resistere in giudizio e seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia. Resta salva, in ogni caso, la facoltà dell’ente di costituirsi per proprio conto.

 

6. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

 

Articolo 18 - L'autotutela

 

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:

 

a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;

 

b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

 

2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario.

 

3. Il provvedimento di annullamento o di revoca dev'essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.

4. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l'inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco o suo delegato per l'eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

 

5. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:

 

a) errore di persona o di soggetto passivo;

 

b) evidente errore logico;

 

c) errore sul presupposto del tributo;

 

d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;

 

e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;

 

f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;

 

g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;

 

h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

 

6. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

 

Articolo 19 - Accertamento con adesione

 

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, viene predisposto un apposito regolamento per l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in quanto compatibili.

 

2. Fino a diversa determinazione del Consiglio Comunale si applicano le norme di cui al regolamento approvato con delibera consiliare n.34 del 10/12/1998.

 

3. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione dalla pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.

Titolo III - RISCOSSIONI, RIMBORSI E TERMINI

 

Articolo 20 – Riscossione

 

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di Legge.

 

2. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.

 

3. La riscossione coattiva dell'entrata tributaria avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14 aprile 1910, n. 639, oppure è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi.

 

4. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

 

5. E' attribuita al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett. B), del D.Lgs. 446/97, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

 

6. L'ufficio comunale tributario cura la riscossione coattiva delle entrate comunali, anche non tributarie con l'esclusione delle sanzioni irrogate dalla Polizia Municipale, se il relativo regolamento prevede il sistema di riscossione affidata al Concessionario. In tale caso, i ruoli relativi vengono compilati sulla base di minute, predisposte dai singoli servizi o uffici che gestiscono le entrate suddette, e corredata da dichiarazione, sottoscritta dal responsabile, attestante la sussistenza del titolo giuridico per la riscossione.

 

 

Articolo 21 - Sospensione e dilazione dei termini

 

1. Con delibera della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali.

2. La Giunta Comunale può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi, nel caso in cui non si siano potuti rispettare i termini per oggettive difficoltà derivanti da cause esterne e del tutto indipendenti dalla volontà dei contribuenti.

 

3. Il funzionario responsabile di ciascuna entrata può disporre, su richiesta dell’interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di entrate arretrate comprese eventuali sanzioni ed interessi, il pagamento delle medesime in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 20, secondo il seguente schema:

 

Ammontare del debito

Numero massimo di rate mensili

Per debiti inferiori al 5% del reddito lordo familiare dell’anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento

5

Per debiti compresi tra il 5% e il 10% del reddito lordo familiare dell’anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento

10

Per debiti superiori al 10% del reddito lordo familiare dell’anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento

20

 

4. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 3, il contribuente, in allegato all’istanza di rateizzazione, dovrà presentare copia della documentazione attestante i redditi conseguiti da tutti i componenti del proprio nucleo familiare riferiti all’anno precedente a quello nel corso del quale è stata notificata la richiesta di pagamento.

 

5. In caso di dilazione per comprovate difficoltà economiche, su ciascuna rata, a partire dalla seconda, vanno applicati gli interessi nella misura indicata nel precedente art.15. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Per le somme di ammontare superiore ad € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) ai fini della concessione della rateizzazione, il funzionario responsabile, valutate le condizioni soggettive ed oggettive nonché l’entità della somma dovuta, può richiedere la prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa pari all’importo da rateizzare.

 

6. Le dilazioni di pagamento disciplinate dai commi 3 e 4 del presente articolo, possono essere concesse soltanto nel caso in cui non siano già iniziate le procedure esecutive a seguito della notifica del ruolo coattivo ovvero dell’ingiunzione di pagamento.

 

Articolo 22 - Rimborsi

 

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui e' stato accertato il diritto alla restituzione.

 

3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, dev'essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

 

4. Il funzionario responsabile, entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, procede all’esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito alla restituzione.

 

5. In caso di richiesta di chiarimenti o documentazione necessari a comprovare il diritto alla restituzione, il suddetto termine si interrompe, per riprendere dalla data in cui vengono forniti i chiarimenti ovvero prodotta la documentazione richiesta.

 

 

Articolo 23 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

 

1. Ai sensi dell'art.17, comma 88, della legge 15/5/1997, n. 127, non si procede alla riscossione volontaria delle entrate tributarie ed a recupero coattivo delle entrate che, riferite al debitore, non superino singolarmente l'importo complessivo di € 15,00 annue, in considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione dell'entrata nonché degli oneri di riscossione.

 

2. Ai sensi dell'art.17, comma 88, della legge 15/5/1997, n. 127, per tutte le entrate tributarie non si procede al rimborso di somme non dovute complessivamente inferiori all'importo di € 15,00 annue.

 

3. Il limite di cui al comma 1 e al comma 2 si intende comprensivo di eventuali addizionali e al netto di sanzioni, interessi ed altri accessori gravanti sul tributo.

 

4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

 

Articolo 24 – Interessi

 

1. La misura annua degli interessi è pari al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

 

Titolo IV - NORME FINALI

 

Articolo 25 - Proroga automatica delle aliquote vigenti

 

1. Il comune delibera le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

 

Articolo 26 - Disposizioni finali

 

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.

 

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

 

3. Sono abrogati il precedente regolamento (C.C. N. 63 del 24/12/2001) e ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.