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COMUNE DI SCALEA

REGOLAMENTO CONDONO TRIBUTARIO

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta di deliberazione;

Visto l'articolo di legge finanziaria per il 2003, che autorizza gli enti locali a disciplinare la definizione agevolata dei rapporti tributari mediante la riduzione dell'ammontare delle imposte e delle tasse nonché la riduzione o l'esclusione dei relativi interessi e sanzioni;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'articolo 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267;

Approva

il seguente regolamento:

Articolo 1
AMBITO DI APPLICAZIONE

  1. Il presente regolamento si applica ai seguenti tributi:
    1. Imposta comunale sugli immobili;
    2. Imposta comunale sulla pubblicità;
    3. Diritto sulle pubbliche affissioni;
    4. Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
    5. Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
    6. Imposta comunale sulle attività produttive;

Articolo 2
OGGETTO

  1. Il regolamento ha per oggetto la definizione agevolata delle violazioni commesse fino al 31 dicembre 2002 nelle materie di cui all'articolo 1, secondo le disposizioni che seguono.
  2. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborsi di somme eventualmente già versate.

 

Articolo 3
VIOLAZIONE OGGETTO DELLA DEFINIZIONE

  1. Salvo quanto disposto ai commi 3, 4 e 5, possono essere definite, senza irrogazione di sanzioni e senza applicazione di interessi, le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2002, attinenti agli obblighi di dichiarazione e di versamento non adempiuti o irregolarmente adempiuti.
  2. La definizione avviene mediante la presentazione di apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi con la quale si chiede la definizione agevolata del rapporto tributario, con l'indicazione delle annualità, nonché delle dichiarazioni omesse e la regolarizzazione di quelle infedeli entro il 31/05/2003, su modelli conformi a quelli adottati dall'Ente. L'istanza di adesione al condono, debitamente sottoscritta dal contribuente o dal coobbligato in solido o - per quanto concerne l'imposta comunale sugli immobili - da uno dei contitolari, può essere presentata al comune o spedita per posta con lettera raccomandata senza avviso di ricevimento. L'istanza dovrà contenere, a pena d'inammissibilità, l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolata e gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.
  3. Se la violazione concerne la dichiarazione e/o il versamento dell'imposta comunale sugli immobili relativa alle aree fabbricabili, essa può essere definita con il pagamento di metà dell'imposta o della maggior imposta dovuta.
  4. Se la violazione concerne la dichiarazione e/o il versamento agli effetti della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani relativa agli Istituti Scolastici, agli Uffici Giudiziari ed agli Istituti Religiosi essa può essere definita con il pagamento della somma forfetaria di Euro 12,00 (dodici/00) per ogni annualità. Le violazioni inerenti alla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani relativi alle concessioni di aree del demanio marittimo possono essere definite con il pagamento delle seguenti somme:
    • Per superfici fino a mq 1.000 € 150,00 per ogni annualità;
    • Per superfici da mq 1.000 a mq 2.000 € 300,00 per ogni annualità;
    • Per superfici da mq 2.000 a mq 3.000 € 400,00 per ogni annualità;
    • Per superfici superiori a mq 3.000 € 500,00 per ogni annualità.
  5. Se la violazione concerne la dichiarazione e/o il versamento agli effetti della tassa sull'occupazione di suolo pubblico con tende aggettanti o simili, fisse e retrattili, o relativa ai passi carrabili, esso può essere definito con il pagamento della somma forfetaria complessiva di Euro 12,00 (dodici/00) per tutte le annualità dovute.

Articolo 4
DEFINIZIONE DEI RAPPORTI DERIVANTI DA ATTI D'IMPOSIZIONE EMESSI DAL COMUNE

  1. Salvo quanto disposto ai commi 2, 3 e 4, gli avvisi d'accertamento e di liquidazione notificati entro la data di approvazione del presente regolamento, ancorché divenuti definitivi per omessa impugnazione nei termini e non seguiti dal pagamento delle somme accertate o liquidate, possono essere definiti con il pagamento dell'imposta o della tassa accertata, con abbuono degli interessi e delle sanzioni.
  2. Se l'accertamento concerne l'omessa o l'infedele dichiarazione di aree fabbricabili soggette all'imposta comunale sugli immobili, esso può essere definito con il pagamento di metà dell'imposta o della maggior imposta accertata con abbuono degli interessi e delle sanzioni.
  3. Se l'accertamento concerne l'omessa o l'infedele dichiarazione agli effetti della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani relativa agli Istituti Scolastici, agli Uffici Giudiziari ed agli Istituti Religiosi esso può essere definito con il pagamento della somma forfetaria di Euro 12,00 (dodici/00) per ogni annualità. Gli accertamenti inerenti alla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani relativi alle concessioni di aree del demanio marittimo possono essere definiti con il pagamento delle seguenti somme:
    • Per superfici fino a mq 1.000 € 150,00 per ogni annualità;
    • Per superfici da mq 1.000 a mq 2.000 € 300,00 per ogni annualità;
    • Per superfici da mq 2.000 a mq 3.000 € 400,00 per ogni annualità;
    • Per superfici superiori a mq 3.000 € 500,00 per ogni annualità.
  4. Se l'accertamento concerne l'omessa o l'infedele dichiarazione agli effetti della tassa sull'occupazione di suolo pubblico con tende aggettanti o simili, fisse e retrattili, o relativa ai passi carrabili esso può essere definito con il pagamento della somma forfetaria complessiva di Euro 12,00 (dodici/00) per tutte le annualità dovute.
  5. La presentazione dell'istanza ed il pagamento dei tributi, definiti ai sensi del presente articolo, deve avvenire entro il 31/05/2003. Ai fini della definizione il contribuente od il coobbligato solidale deve presentare o spedire al comune un'istanza di definizione dell'atto d'imposizione allegando copia di quest'ultimo. L'istanza dovrà contenere, inoltre, a pena d'inammissibilità, l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolata e gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

Articolo 5
SOSPENSIONE DEI PROCEDIMENTI PENDENTI, RIPRESA DEL PROCESSO
ED ESTINZIONE DELLA LITE PER CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

  1. La presentazione dell'istanza di cui all'articolo precedente comporta la sospensione del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato o grado questo sia eventualmente pendente e può essere definito con il pagamento dell'imposta o della tassa ridotta al 25%.
  2. A tal fine il contribuente dovrà presentare al giudice presso il quale pende il procedimento una domanda di sospensione, corredata della fotocopia dell'istanza di cui al comma precedente, e della relativa ricevuta di presentazione.
  3. Il procedimento è sospeso per la durata di un anno, o di due anni se si tratta di tassa sui rifiuti solidi urbani.
  4. Conclusasi la durata della sospensione, il comune comunicherà al giudice l'estinzione della lite per cessata materia del contendere, ovvero la ripresa d'ufficio del processo sospeso.

Articolo 6
SGRAVIO DI SOMME ISCRITTE A RUOLO
ANNULLAMENTO DI INGIUNZIONI E LORO RITIRO DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI.

  1. Sulla base delle istanze prodotte ai sensi dell'articolo 4, commi terzo, quarto e quinto, il comune dispone lo sgravio delle somme eventualmente già iscritte a ruolo.
  2. Se invece del ruolo sono state emesse ingiunzioni ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910, n.639, queste sono annullate; se depositate presso l'ufficio degli ufficiali giudiziari per i conseguenti atti esecutivi, sono ritirate non oltre 30 giorni dalla presentazione delle istanze.

Articolo 7
PAGAMENTO DEI TRIBUTI

  1. I tributi dovuti ai sensi degli articoli precedenti sono pagati mediante versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale la cui attestazione deve essere allegata in originale all'istanza di definizione agevolata.
  2. Se l'importo complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata è pari o superiore a Euro 500,00 (cinquecento/00), il versamento può essere eseguito in n°3 rate di pari importo aventi le seguenti scadenze: 31/05/2003; 30/09/2003; 31/12/2003. In questa ipotesi il pagamento della prima rata perfeziona la definizione agevolata e le rate successivamente alla prima, eventualmente non versate, sono riscosse coattivamente a mezzo ruolo o con l'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n.639.

Articolo 8
AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO

  1. La giunta è delegata ad approvare un regolamento per l'eventuale affidamento a terzi della gestione dei servizi prestati da questo regolamento.
  2. La giunta può fissare un compenso incentivante al personale dell'ufficio tributi pari al 1% (uno per cento) delle riscossioni effettive, per le maggiori prestazioni effettuate.

Articolo 9
RIGETTO DELLE DOMANDE DI DEFINIZIONE AGEVOLATA

  1. Il comune, ove non ritenga di accogliere le istanze di definizione agevolata previste dal presente regolamento, deve darne notizia all'interessato mediante atto motivato, notificato a cura dei messi comunali o con raccomandata con avviso di ricevimento, non oltre il termine perentorio di sei mesi dalla presentazione dell'istanza.
  2. Decorso tale termine, l'istanza si intende accolta a tutti gli effetti.

Articolo 10
DEFINIZIONE DEI CARICHI DI RUOLO PREGRESSI

  1. Relativamente a ruoli formati dal comune, a seguito di avvisi di accertamento o liquidazione, e resi esecutivi entro il 31/12/2002, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento:
    1. di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo;
    2. delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate.
  2. Sulla base delle istanze prodotte, il comune dispone il discarico del 75% delle somme iscritte a ruolo.

Articolo 11
NORME TRANSITORIE E FINALI

  1. Il presente regolamento entra in vigore alla data del 1° gennaio 2003 ed è pubblicato mediante affissione all'albo pretorio.
  2. Il Funzionario del servizio tributario è delegato a darvi pubblicità mediante distribuzione gratuita a chiunque ne faccia richiesta, ed anche a mezzo internet, affissioni, stampa locale e di emittenti radiofoniche e televisive locali
  3. Copia del presente regolamento è trasmessa alla commissione tributaria provinciale e regionale, al giudice di pace ed al tribunale.