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COMUNE DI SCALEA

REGOLAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 1

Nell'ambito del territorio comunale, la predisposizione dei primi interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita da calamità naturali o catastrofi, cui occorra far fronte con interventi eccezionali, è garantita da un apposito organismo permanente costituito secondo le norme del presente Regolamento e che assume la denominazione "Protezione Civile Comunale" (PCC).
Il Comune, nel quadro delle competenze affidategli dal D.Lgs. n. 267/2000 decide di dotarsi di una Struttura comunale permanente di Protezione Civile così composta dal:

  1. Comitato comunale per la Protezione Civile;
  2. Servizio comunale per la Protezione Civile.

Tale struttura ha sede presso la residenza municipale ed è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato.

Art. 2

La "PCC" come sede e strumento unitario di promozione delle problematiche e delle attività di protezione civile, si avvale di una Consulta, nella quale sono rappresentate tutte le espressioni economiche, politiche e sociali del comune.
La Consulta, pertanto, si configura come organo di partecipazione, di confronto e di aggregazione delle istituzioni locali, degli enti, delle organizzazioni e associazioni economiche e sociali, del volontariato, al fine di individuare e valorizzare tutte le risorse del territorio e dare le risposte più qualificate e più corrispondenti ai bisogni.

Art. 3

La composizione della Consulta, su proposta degli enti, organismi e associazioni interessati, è determinata con deliberazione del Consiglio comunale.
I componenti della Consulta durano in carica cinque anni.
Della Consulta fanno comunque parte tre assessori designati dalla Giunta Municipale, un rappresentante per ogni gruppo politico presente in Consiglio comunale, i presidenti delle Aziende Municipalizzate, i presidenti di Circoscrizione e il presidente dell'A.S.L.
Ai lavori della Consulta nei Comuni capoluogo di provincia, è invitato il presidente dell'Amministrazione provinciale.
La Consulta si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Sindaco. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione comunale.

Art. 4

La "PCC" si articola e si organizza nei seguenti tre distinti livelli:

  • Commissione tecnico-strategica;
  • Direttore della "PCC";
  • Gruppo operativo d'intervento.

Art. 5

La commissione tecnico-strategica della "PCC" è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato e vi fanno parte gli assessori ai LL.PP., alla Sanità e Assistenza, il Segretario generale, il Dirigente tecnico con funzioni di Ingegnere capo del Comune, l'Istruttore tecnico responsabile delle squadre e dei reparti operativi del Comune, il Comandante dei VV.UU. e i presidenti delle Aziende Municipalizzate.
La Commissione si avvale della consulenza dell'A.S.L.

Art. 6

Della Commissione di cui all'articolo precedente il Sindaco può chiamare a far parte rappresentanti di quelle organizzazioni del volontariato che abbiano richiesto l'inserimento nella "PCC".

Art. 7

La Commissione tecnico-strategica della "PCC", oltre ad esaminare le particolari questioni ad essa sottoposte, promuove e coordina gli studi e le iniziative sulla previsione e prevenzione dì calamità naturali e catastrofi, sulla predisposizione e l'attuazione dei vari interventi, nonché sulla ricerca, raccolta e divulgazione di ogni informazione utile ai fini della protezione della popolazione.
Alla Commissione, infine, tenendo conto delle indicazioni del Consiglio comunale e della Consulta, compete la predisposizione di idonei piani di intervento a scala locale.
Tali piani dovranno poi essere inoltrati alla Provincia, alla Regione e alla Prefettura per il loro organico e coordinato inserimento in piani dì protezione civile a più ampia scala e sovraordinati.

Art. 8

La Commissione si riunisce ordinariamente sei volte l'anno ed è convocata dal Sindaco o dal Direttore, di cui al successivo art 10, con preavviso di almeno cinque giorni, salvo che particolari e urgenti problemi ne richiedano l'immediata convocazione.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione comunale.

Art. 9

II Sindaco dispone la nomina di un Direttore della "PCC". II Direttore è comunque membro della Consulta e della Commissione tecnico-strategica della "PCC".

Art 10

II Direttore della "PCC" deve:

  1. assicurare l'immediata attivazione sul territorio comunale dei piani di intervento;
  2. garantire turni di reperibilità;
  3. predisporre l'addestramento al servizio;
  4. organizzare, sentita la Commissione tecnico-strategica e, ove sia ritenuto necessario o richiesto, apposite squadre o colonne operative per interventi al di fuori del territorio comunale, coordinando il loro eventuale impiego con la Regione e con i competenti organi dello Stato, secondo i programmi e le esigenze della proiezione civile.

Art. 11

II Gruppo operativo d'intervento è l'unità fondamentale della "PCC" ed è costituito da personale dell'Amministrazione comunale, delle proprie Aziende e dell'A.S.L., individuato secondo professionalità e specializzazioni idonee per i diversi settori di possibile impiego e per prestare efficace opera di soccorso nel maggior numero di eventualità che possano prospettarsi.
Al Gruppo operativo sono aggregati gli obiettori di coscienza in servizio civile sostitutivo dei servizio militare di leva, distaccati dal ministero della Difesa presso il Comune e che abbiano richiesto di essere utilizzati nell'ambito della protezione civile.

Art. 12

Le organizzazioni e le associazioni, esistenti nell'ambito del Comune e che svolgono la propria opera volontaria in settori rientranti nel campo della protezione civile, vengono inserite, su richiesta, nel Gruppo operativo d'intervento della "PCC".

Art. 13

I cittadini, che intendono offrire volontariamente la propria opera nel servizio di protezione civile, presentano domanda al Sindaco, il quale, accertatane l'idoneità, li iscrive in un apposito "ruolo" dal quale risultano, oltre ai consueti dati anagrafici, la disponibilità all'impiego, la specializzazione posseduta, l'attività normalmente espletata e il luogo abituale di residenza e lavoro.

Art. 14

Sentito il parere della Commissione tecnico-strategica e del Direttore della "PCC", il Sindaco, esaminati gli elenchi delle organizzazioni e delle associazioni di cui all'art. 13 del presente Regolamento e il "ruolo" di cui all'art. 14, con apposita ordinanza provvede ad integrare, arricchire o ampliare il Gruppo operativo d'intervento della "PCC", che potrà risultare così formato, oltre che dalle risorse previste dall'art. 12, da cittadini volontari in possesso dei requisiti necessari e dalle associazioni e organizzazioni del volontariato, il cui apporto venga ritenuto valido ai fini dell'attività di protezione civile.

Art. 15

II gruppo operativo d'intervento della "PCC", ai sensi dell'art. 16 del citato D.P.R. n. 66/1981 è posto alle dirette dipendenze del Sindaco o di un suo delegato.

Art. 16

II personale e i mezzi impegnati nei servizi di protezione civile verranno muniti di apposito segno distintivo approvato dalla Consulta della "PCC".

Art. 17

II dispiegarsi del dispositivo operativo dei piani di intervento di cui all'art. 7 dovrà comunque assicurare:

  1. la pronta delimitazione dell'area colpita;
  2. il salvataggio, il soccorso e il censimento delle persone sinistrate:
  3. il recupero e l'individuazione delle salme;
  4. la conservazione di valori e cose;
  5. il censimento dei fabbricati sinistrati, la loro demolizione o puntellamento e ogni altro servizio tecnico urgente;
  6. il ricovero provvisorio dei sinistrati;
  7. il vettovagliamento e la tutela igienica della popolazione e del personale impegnato nell'opera di soccorso, l'assistenza ai minori, orfani e abbandonati e agli incapaci in genere;
  8. la disciplina delle comunicazioni e dei trasporti nell'area colpita;
  9. il recupero, la custodia e il governo degli animali, da stalla e da cortile, in attesa che possano essere riconsegnati agli aventi diritto;
  10. La distruzione o il seppellimento degli animali morti e la bonifica sanitaria dell'area colpita.

Art. 18

La "PCC" utilizza mezzi, materiali ed equipaggiamento comunque disponibili presso il Comune, le proprie Aziende, l'A.S.L. e i gruppi del volontariato, oppure messi a disposizione da privati.
Se richiesto, l'onere delle spese effettivamente sostenute per macchine e attrezzature non reperibili presso gli enti pubblici locali è assunto dal Comune.

Art. 19

Le prestazioni volontarie di cittadini singoli o di gruppi avvengono a titolo gratuito, restando a carico del Comune solo gli oneri assicurativi a copertura dei rischi connessi all'intervento.
In caso di effettivo utilizzo dei volontari in interventi di protezione civile o per l'addestramento pianificato, il Sindaco ne richiede il distacco e provvede a giustificarne l'assenza dal posto di lavoro per il tempo strettamente necessario.

Art. 20

Ciascun ente pubblico locale facente parte della "PCC" si impegna a istituire nel proprio bilancio annuale apposito capitolo di spesa per finanziare attività e iniziative nell'ambito della protezione civile e per assicurare il funzionamento operativo dell'organismo appositamente costituito.