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COMUNE DI SCALEA

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
(Aggiornato con le disposizioni delle legge 25/03/1993 n.81 e della legge 15/10/93 n.415)

TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1
Consiglieri comunali

  1. Le modalità di elezione del Sindaco sono disciplinate dalla legge 25 marzo 1993, n. 81.
  2. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

Art. 2
Prima seduta del consiglio

  1. La prima convocazione del consiglio è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.
    Per la circostanza è convocato e presieduto dal Sindaco.
  2. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e, sempre a cura del Sindaco, va contestualmente partecipato al Prefetto.

Art. 3
Primi adempimenti del consiglio

  1. Nella prima seduta, convocata e da tenersi ai sensi della legge 25 marzo 1993, n. 81, il consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:
    • convalida degli eletti;
    • comunicazione dei componenti della Giunta;
    • discussione e approvazione degli indirizzi generali e di governo.

TITOLO II - I GRUPPI CONSILIARI

Art. 4
Costituzione

  1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare.
  2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due Consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
  3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco il nome del Capo gruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Sindaco le variazioni della persona del Capo gruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capo gruppo il Consigliere del gruppo "più anziano" secondo lo statuto.
  4. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione del Capo del nuovo gruppo.
  5. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il Capo gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Sindaco, da parte dei Consiglieri interessati.
  6. Ai Capi gruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata dal Segretario comunale la comunicazione di cui al terzo comma dell'art. 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 5
Presa d'atto del Consiglio

  1. Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari, della designazione dei Capo-gruppo e di ogni successiva variazione.

Art. 6
Conferenza dei Capi-gruppo

  1. La conferenza dei Capi-gruppo è convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga utile, anche su determinazione della Giunta o a richiesta di uno o più Capi-gruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio, nonché per l'esame di ogni argomento che il Sindaco stesso ritenga di iscrivere all'ordine del giorno.

TITOLO III - COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 7
Istituzione e composizione

  1. Sono costituite le seguenti commissioni consiliari permanenti:
    • Prima Commissione con competenze su: Affari Generali - Istituzionali - Socio culturali - Polizia Municipale;
    • Seconda Commissione con competenza su: Assetto territorio - Lavori Pubblici - Urbanistica;
    • Terza Commissione con competenza su: Programmazione finanziaria - Ragioneria - Sviluppo economico.
  2. Ogni commissione è composta da N. 5 consiglieri comunali.
  3. Le commissioni sono costituite in seno al Consiglio con criterio proporzionale.
  4. La designazione dei consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è fatta dalla maggioranza; quella dei consiglieri appartenenti alla minoranza consiliare è fatta dalla minoranza. Le designazioni avvengono nel rispetto del criterio proporzionale di cui al comma precedente.
  5. L'elezione dei componenti designati avviene con votazione palese.
  6. In caso di mancata designazione del/dei componente/i da eleggere o in caso dì accordo non raggiunto all'interno della maggioranza od all'interno della minoranza, sono eletti i componenti che conseguono il maggior numero di voti, purché sia rispettato il criterio proporzionale di cui al precedente terzo comma.
  7. Le commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio.
  8. Le commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.
  9. Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti.

Art. 8
Notizie sulla costituzione

  1. Il Sindaco nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione delle commissioni consiliari e di ogni successiva variazione nonché della elezione del Presidente e del Vice-presidente di ciascuna di esse.

Art. 9
Insediamento

  1. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Sindaco.
  2. La Commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e del Vice-presidente.
  3. La elezione del Presidente e quella del Vice-presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

Art. 10
Convocazione

  1. Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.
  2. Il Vice-presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.
  3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco e all'Assessore competente per materia.

Art. 11
Funzionamento - Decisioni

  1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti la commissione.
  2. Le decisioni della commissione sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza dei voti.

Art. 12
Partecipazione del Sindaco e degli Assessori

  1. II Sindaco e gli Assessori non possono essere eletti nelle commissioni. Tuttavia, hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di prendere parte alle sedute delle commissioni.
  2. Possono infine chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.

Art. 13
Segreteria - Verbalizzazione

  1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente designato dal Segretario comunale, oppure da un componente designato dal Presidente della commissione. Redige i verbali delle Commissioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco.
  2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

Art. 14
Assegnazione affari

  1. II Sindaco assegna alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione-parere, facendone formale e contestuale comunicazione al Presidente.
  2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni venti dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco può fissare un termine più breve.
  3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constare l'avvenuta acquisizione del parere della commissione competente.

Art. 15
Indagini conoscitive

  1. Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. Allo scopo possono procedere all'audizione del Segretario comunale e dei titolari degli Uffici comunali, nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti e aziende dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà di richiedere l'esibizione di atti e documenti.

Art. 16
Commissioni speciali o di inchiesta

  1. Il Consiglio, a mente dell'art. 19 dello Statuto, può procedere alla istituzione di Commissioni speciali e/o di inchiesta, nonché commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, determinandone i poteri. l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica.
  2. La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per le Commissioni consiliari permanenti.
  3. Alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.

Art 17
Sedute delle commissioni

  1. Le sedute delle commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata decisione, non venga, di volta in volta diversamente stabilito.
  2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 18
Sede riunioni

  1. Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede comunale
  2. Può la Giunta, con deliberazione motivata e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare sì svolga i in altro luogo;
  3. Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nel luogo delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.
  4. Per le riunioni fuori sede comunale, il Sindaco deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.
  5. Alle riunioni del Consiglio presenziano i titolari degli uffici e dei servizi chiamati ad esprimere i pareri previsti dall'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142
  6. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti;

Art. 19
Partecipazione dell'Assessore non Consigliere

  1. L'Assessore non Consigliere di cui al quarto comma dell' art. 33 della legge 8 giugno 1990, n; 142 ed all'art. 21 dello statuto, partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto.
  2. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computato ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

Art. 20
Sessioni

  1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria. Si riunisce in sessione ordinaria per trattare i seguenti argomenti: "I piani economico-finanziari, il bilancio annuale di previsione corredato dei documenti di cui al comma 3 dell'art. 55 della legge n. 142/1990 e successive modificazioni, e relative variazioni, i rendiconti, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie", argomenti tutti ricompresi nell'art. 32, 2° comma, lett. b, della citata legge 8 giugno 1990, n° 142.
  2. Può ' essere riunito in sessione straordinaria anche a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune, in tal caso la riunione deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
  3. Può essere tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco pur formalmente diffidato ne faccia richiesta

Art. 21
Convocazione

  1. La convocazione dei consiglieri va disposta dal Sindaco con avvisi diretti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo comunale.
  2. L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal consigliere ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata. Può anche essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno.
  3. Qualora il consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.
  4. Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.
  5. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione; per le altre sessioni va consegnato almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima adunanza.
  6. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.
  7. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno dì una determinata seduta.
  8. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.
  9. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno ventiquattro ere prima della riunione, non sia depositata nella sala delle adunanze o in altro luogo appositamente indicato, unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.
  10. Nell'avviso dì prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

Art. 22
Seduta prima convocazione

  1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla prima convocazione, non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Alla seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno quattro consiglieri. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto sì computano nel numero necessario a rendere adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 23
Seduta seconda convocazione

  1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per pervenuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.
  2. L'avviso per la seduta dì seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per cui deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi dì cui al precedente art. 21. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso di quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che siano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.
  3. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al presente art. 21.

Art. 24
Ordine del giorno

  1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi a! Consiglio spetta al Sindaco e/o a un quinto dei Consiglieri assegnati, fatta eccezione, per i casi di cui al comma 3 art. 20.
  2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei Consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
  3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
  4. La inversione di questi, su proposta del Sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.  25
Sedute - Adempimenti preliminari

  1. Il Sindaco, in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.
  2. Dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.
  3. In ordine alle deliberazioni depositate non è concessa la parola salvo che, per introdurre rettifiche nelle relative verbalizzazioni o per fatto personale.

Art. 26
Adunanze pubbliche

  1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art. 48.
  2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.

Art. 27
Adunanze segrete

  1. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
  2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
  3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata dì almeno tre Consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Sindaco, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
  4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio ed al Segretario comunale, il Vice Segretario ed il responsabile dell'ufficio di segreteria, vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 28
Adunanze "aperte"

  1. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo statuto o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario il Sindaco, sentita la Giunta e la Conferenza dei Capi gruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 4 del presente regolamento.
  2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, delle circoscrizioni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche, e sindacali interessate ai temi da discutere.
  3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà dì espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
  4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

TITOLO V - DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 29
Ordine durante le sedute

  1. Al Sindaco spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
  2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Sindaco e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 30
Sanzioni disciplinari

  1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco
  2. Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il Consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Sindaco può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
  3. Dopo un'ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Sindaco può proporre al Consiglio la esclusione del consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il Sindaco sospende la seduta.
  4. Indipendentemente dal richiamo, il Sindaco può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art. 31
Tumulto in aula

  1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Sindaco sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
  2. In tal caso, il Consiglio sì intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

Art. 32
Comportamento del pubblico

  1. Il pubblico che, senza esplicita autorizzazione del Sindaco, non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
  2. Il Sindaco può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

Art. 33
Prenotazione per la discussione

  1. I consiglieri si iscrivono a parlare prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
  2. I consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informarne il Sindaco e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.

Art. 34
Svolgimento interventi

  1. Il Sindaco concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
  2. I consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
  3. I consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Sindaco; non possono però intervenire più di una volta nella discussione sullo stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al regolamento e all'ordine del giorno.

Art. 35
Durata interventi

  1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla in piedi dal proprio posto rivolto al Sindaco
  2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
    1. i venti minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art. 32, secondo comma, della legge giugno 1990, n. 142;
    2. i quindici minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del Consiglio per le determinazioni di competenza;
    3. i dieci minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b), sottoposte all'esame dell'Assemblea;
    4. i cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno.
  3. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Sindaco può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
  4. II Sindaco richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può a suo insindacabile giudizio togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persiste nello atteggiamento.
  5. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di quindici minuti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.
  6. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo con la massima chiarezza e completezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore; Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario prima della sua lettura al Consiglio.
  7. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale;
  8. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

Art. 36
Questioni pregiudiziali e sospensive

  1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinale scadenze.
  2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
  3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.
  4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere a favore ed uno contro.
  5. In caso dì contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
  6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
  7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo i! proponente un consigliere contro ed uno a favore e per non più di cinque minuti ciascuno.
  8. Ove il Consiglio venga chiamato, dal Sindaco, a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Art. 37
Fatto personale

  1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
  2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Sindaco decide se il fatto sussiste; ove però l'interventi insista sulla questione posta , decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.
  3. Il Consigliere che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

Art. 38
Udienze conoscitive

  1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazione utili all'attività del Comune.
  2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario comunale nonchè i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal comune, difensore civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.
  3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso del quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.
  4. Durante l'udienza del Segretario comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Sindaco ad uno dei Consiglieri presenti.

Art. 39
Dichiarazione di voto

  1. A conclusione della discussione, ciascun consigliere o un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione dì voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.
  2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 40
Verifica numero legale

  1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.
  2. Il Sindaco, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

Art. 41
Votazione

  1. I Consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Sindaco.
  2. Tutte le deliberazioni sono assunte a scrutinio palese, salvo le eccezioni di legge; In caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente;
  3. Terminate le votazioni il Sindaco, con l'assistenza di tre Consiglieri con funzioni di scrutatori, in caso di scrutinio segreto, ne riconosce e proclama l'esito.
  4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Art. 42
Irregolarità nella votazione

  1. Quando si verifichino irregolarità nella votazione, il Sindaco, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

Art. 43
Verbalizzazione

  1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario comunale; debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.
  2. Essi vanno comunicati all'Assemblea nei modi cui al secondo comma dell'art. 25 e sono firmati dal Sindaco e dal segretario.

Art. 44
Diritti dei consiglieri

  1. Ogni consigliere ha diritto che nella verbalizzazione si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

Art. 45
?

 

Art. 46
Revoca e modifica deliberazioni

  1. Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si danno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione dell'atto modificato o revocato.

Art. 47
Segretario - Incompatibilità

  1. Il Segretario comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi.
  2. In tale caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

TITOLO VI - DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art 48
Diritto d'iniziativa

  1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
  2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte dì deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo statuto.
  3. La proposta di deliberazione, formulata per scritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Sindaco il quale la trasmette al Segretario comunale per l'istruttoria di cui agli art. 53 e 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e ne informa la Giunta. Il Segretario comunale esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. La proposta di deliberazione, completata dall'istruttoria amministrativa, viene dal Sindaco trasmessa alla Commissione permanente competente per materia, che esprime sulla stessa il proprio parere. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Sindaco comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai Capi gruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.
  4. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.
  5. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in scritto, al Sindaco, entro il secondo giorno precedente quello dell'adunanza. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità possono essere presentate, in scritto, al Presidente nel corso della seduta, Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.

Art. 49
Diritto all'informazione dei Consiglieri

  1. I consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli enti e delle aziende da quello dipendenti, nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate in via generale dal Sindaco.
  2. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. Ciò sempre che, su proposta del Segretario o del responsabile del servizio, il Sindaco non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'amministrazione comunale o delle persone. In tal caso, il Consigliere può chiedere che la questione venga sottoposta alla Commissione consiliare permanente competente per materia. Se questa ritiene legittima e quindi meritevole di accoglimento la richiesta del Consigliere, può decidere di riunirsi in seduta segreta con la presenza del richiedente e con quella obbligatoria del Sindaco e dell'Assessore delegato, per l'esame delle notizie e delle informazioni coperte dal segreto d'ufficio.
  3. Hanno infine diritto dì prendere visione, in numero di un consigliere per ogni gruppo, oltre ovviamente ai capi-gruppo, degli atti preparatori ed istruttori riguardanti le deliberazioni, adottate dalla Giunta nelle materie di cui all'art. 45 - comma secondo, lettere a), b) e e) - della legge 8 giugno 1990, n. 142, delle quali il Segretario comunale, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, abbia dato comunicazione in applicazione della norma di cui al terzo comma dell'art. 45 citato.

Art. 50
Interrogazioni

  1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.
  2. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più consiglieri.
  3. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il Sindaco in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.
  4. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco risponde nella prima seduta utile da tenersi entro trenta giorni.

Art. 51
Risposta alle interrogazioni

  1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della seduta allo scopo fissata. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto.
  2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
  3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
  4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interrogazione.

Art. 52
Interpellanze

  1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della giunta.
  2. Il Sindaco risponde nella prima seduta utile da tenersi entro trenta giorni.

Art. 53
Svolgimento delle interpellanze

  1. II consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta allo scopo fissata, per un tempo non superiore a dieci minuti.
  2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede dì replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
  3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
  4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco di decadenza dell'interpellanza.
  5. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

Art. 54
Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

  1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta allo scopo fissata. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art. 55
Mozioni

  1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinalo argomento.
  2. La mozione è presentala al Sindaco che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

Art. 56
Svolgimento delle mozioni

  1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione, da tenersi comunque entro trenta giorni.
  2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.
  3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
  4. Non Sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Art. 57
Emendamenti alle mozioni

  1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

Art. 58
Ordini del giorno riguardanti mozioni

  1. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti.
  2. Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

Art. 59
Votazione delle mozioni

  1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta dì votazione per parti distinte e separate.
  2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene volata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

TITOLO VII - PROCEDURE PARTICOLARI

Art. 60
Mozione di sfiducia

  1. II Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso dì approvazione di una mozione di sfiducia.
  2. Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dall'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n°142.
  3. II Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.

Art. 61
Decadenza dalla carica di consigliere comunale

  1. II consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
  2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dall'art. 7 della legge 23 aprile 1981, N. 154.
  3. Il Consigliere comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene ad una intera sessione ordinaria.
  4. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune, dal Prefetto o da chiunque altro vi abbia interesse. E' pronunciata dal Consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica giudiziale della relativa proposta.
  5. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 62
Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

  1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.