comune.scalea.cs.it

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

Informativa IMU 2012 - Imposta Municipale Propria

Il D.L. 201/2011 ha introdotto in via sperimentale dal 1 gennaio 2012 l’ l’Imposta Municipale Propria detta anche IMU.

L’IMU sostituisce: L’ICI, L’IRPEF e le relative addizionali, continuano, però, ad applicarsi le ordinarie imposte sui redditi relativi ai beni non locati;

Il presupposto impositivo è lo stesso dell’Ici, ossia il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, compresa l’abitazione principale e le sue pertinenze.

*In attesa di eventuali determinazioni dell’Amministrazione Comunale si applicano, in fase di acconto, le aliquote e le detrazioni (previste dallo Stato) sono le seguenti:


 

Ordinaria

Da applicare a fabbricati, aree edificabili, terreni, abitazioni che non presentano i requisiti dell’abitazione principale.

   
 

1,06 %

                    

 

Abitazione Principale e pertinenze
* Per abitazione principale si considera l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,
nel quale il possessore dimora abitualmente E risiede anagraficamente
* Per pertinenza ai fini Imu si considerano gli immobili in possesso dei requisiti di cui all’art. 817 del Codice Civile classificate
nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale indicata.

0,4 %

 

Detrazione da applicare all’abitazione principale e alle pertinenze

 

 

200,00

 

Applicabile solo per gli anni 2012 e 2013, maggiore detrazione, riconosciuta per ogni figlio di età non superiore a 26 anni

che dimora abitualmente e risiede anagraficamente nello stesso stato di famiglia (fino ad un importo max di 400,00 € )

50,00

 

Fabbricati strumentali all’attività agricola (Cat. D/10)

0,2 %

   

 

Quando si paga l’IMU

Il versamento dell’IMU è effettuato in tre rate: la prima e la seconda rata in misura ciascuna pari ad un terzo dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione da corrispondere rispettivamente entro il 18 giugno e il 17 settembre, mentre la terza rata è versata, entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulle precedenti rate. In alternativa il contribuente può effettuare il versamento dell’IMU in due rate: la prima rata entro il 18 giugno, in misura pari al 50 % dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione e la seconda rata, entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno, con conguaglio sulla prima rata.

 

Come si calcola l’IMU

Rendita catastale rivalutata del 5%    x  Moltiplicatore    x  Aliquota

 

I moltiplicatori sono i seguenti:

 


     

Categorie     

    
       

Moltiplicatore   

    

Gruppo catastale A (esclusi A/10)

160

Categorie catastali C/2, C/6 e C/7

160

Gruppo catastale B

140

Categorie catastali C/3, C/4 e C/5

140

Categoria catastale A/10

80

Gruppo catastale D (esclusi D/5

60

Categoria catastale D/5

80

Categoria catastale C/1

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

calcolo imu

 

 

Come si effettua il versamento

CON IL MODELLO F24 utilizzando i codici tributo indicati dall’Agenzia Entrate; il versamento della quota riservata allo Stato dovrà avvenire contestualmente al versamento della quota destinata al Comune.  

Codice Ente:    I489

Codici Tributo:  3912  per abitazione principale COMUNE

3913  per fabbricati rurali ad uso strumentale COMUNE

3914 per terreni agricoli COMUNE - 3915 per terreni agricoli    STATO  3916 per aree fabbricabili COMUNE -3917 per aree fabbricabili STATO 3918 per altri fabbricati COMUNE - 3919 per altri fabbricati STATO  3923 sanzioni COMUNE - 3924 interessi    COMUNE

Dal 1 dicembre 2012 sarà possibile pagare anche tramite bollettino postale.


*N.B.: Tutto quanto indicato nella presente scheda informativa può essere oggetto di modifica in seguito ad eventuali ulteriori variazioni normative e come conseguenza di quanto verrà indicato ed approvato nel Regolamento Comunale. Alla data odierna il Comune di Scalea non ha deliberato le aliquote Imu, che comunque dovranno essere utilizzate solo in occasione del versamento a saldo, con il quale dovrà essere conteggiato anche il conguaglio dell’imposta dovuta in acconto in base alle aliquote eventualmente stabilite dal Comune.

 

NOVITA' E DIFFERENZE RISPETTO ALL’ICI

La nozione di abitazione principale è più ristretta rispetto a quella che aveva ai fini dell’esenzione ICI.

E’ indispensabile infatti che nell’immobile il contribuente risieda anagraficamente e dimori abitualmente (nei casi dubbi, il riscontro della dimora abituale potrà essere accertata avvalendosi delle informazioni e degli strumenti di cui dispone l’Ente (rilevazione consumi delle utenze di elettricità, gas e acqua, controllo residenza anagrafica del coniuge e degli altri membri della famiglia, verifica del sostituto d’imposta, eventuali sopralluoghi, ecc. ecc).

Deve inoltre trattarsi di un’unica unità immobiliare iscritta in Catasto o ascrivibile come tale. Quindi in presenza di due unità autonomamente accatastate, l’aliquota dell’abitazione principale può essere applicata solo una delle due unità.

 

Per pertinenze dell’abitazione si intende qualunque bene a servizio od ornamento del bene principale, cioè asservite all’abitazione principale (articoli 817 e 818 del codice civile)

Si considerano pertinenza ai fini IMU esclusivamente i fabbricati classificati nelle categorie catastali: C/2 (magazzini), C/6 (autorimesse) e C/7 (tettoie), nella misura massima di una unità pertinenziale, per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto assieme all’unità ad uso abitativo.

 

CONCESSIONE IN USO GRATUITO DELL'ABITAZIONE A GENITORI O FIGLI:

in base alla Legge che disciplina l’IMU non è più possibile beneficiare delle agevolazioni sulle case concesse in uso gratuito a genitori o figli, si dovrà dunque applicare l’aliquota ordinaria dello 1,06 %.

I FABBRICATI RURALI: la nuova normativa IMU cancella l’esenzione ICI per i fabbricati rurali. Risultano assoggettati all’IMU, sia ad uso abitativo (abitazione principale: 0,4% altri fabbricati ad uso abitativo: 1,06 %) sia ad uso strumentale (aliquota ridotta: 0,2%).

 

TERRENI AGRICOLI: il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130 ovvero pari a 110 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

IMMOBILI DI CITTADINI RESIDENTI ALL’ESTERO (ISCRITTI AIRE): si considera abitazione principale quella posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o usufruttoin Italia, a condizione che non risulti locata (art 13, comma 10, D.L. 201/2011

QUOTA STATALE: è destinata allo Stato la metà dell’imposta corrispondente alla metà dell’aliquota base e cioè lo 0,38%, escluso il gettito relativo all’abitazione principale e relative pertinenze nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale che resta integralmente al Comune.