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Norme per il rilascio di certificati anagrafici

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Vista la Legge 12.11.2011, n. 183 (Cosiddetta legge di stabilità 2012) in Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14.11.2011, s.o. n. 234;

Visto in particolare l'art.15 che ha modificato sostanzialmente alcuni articoli D.P.R. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

Si rende noto che dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni (art.40, D.P.R. 445/2000).

pertanto, gli uffici comunali della Stato civile e di anagrafe possono rilasciare i certificati soltanto ad USO PRIVATO.

Il rilascio dei certificati dell'anagrafe per uso privato (residenza, stato di famiglia, ecc.) è soggetto in ogni caso al pagamento dell'imposta di bollo (Art. 4 della tariffa all.A) al D.P.R., 642/1972 e dei diritti di segreteria, ossia 14.62 Euro + 0.52 Euro per ciascun documento.

Si ricorda che il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con istituzioni private quali banche, notai, poste italiane, assicurazioni, datori di lavoro, agenzie d'affari, ecc. (art.2, D.P.R. 445/2000), sempreché le medesime istituzioni private intendano avvalersene e non pretendano la certificazione comunale.

L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (Art. 46, D.P.R. 445/2000): non si paga nessuna imposta di bollo né diritto di segreteria e non è necessaria l'autentica della firma.